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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13706/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a regime speciale aveva chiesto, con istanza ex art. 35-bis ord. pen., di poter effettuare colloqui visivi e telefonici mensili con i familiari in una settimana da lui di volta in volta prescelta, anziché secondo il calendario stabilito dall'istituto. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta e il Tribunale di sorveglianza aveva poi respinto il reclamo. Con ricorso per cassazione si deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., dell'art. 16 della circolare DAP 2 ottobre 2017 e degli artt. 29, 30 e 31 Cost., oltre a vizio di motivazione. La censura sosteneva, in sostanza, una diversa lettura della disciplina dei colloqui, volta a ottenere maggiore libertà nella scelta del calendario. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito perché proponeva una lettura alternativa di merito rispetto a quella già valutata dal Tribunale, il quale aveva motivato in modo adeguato, senza fratture logiche, sulla ragionevolezza e proporzionalità della regolazione dei colloqui e sulla necessità di un rigoroso bilanciamento tra affettività del detenuto e sicurezza pubblica, specie in presenza di un sodalizio mafioso ritenuto attuale e operativo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di regime detentivo speciale, la regolamentazione dei tempi e delle modalità dei colloqui con i familiari può essere ritenuta legittima quando sia ragionevole e proporzionata rispetto alla tutela dei diritti del detenuto e alle esigenze di sicurezza pubblica.
  • Al detenuto sottoposto a regime speciale non può essere riconosciuta un'assoluta discrezionalità nella scelta della calendarizzazione dei colloqui familiari, potendo l'amministrazione fissarne tempi e modalità entro criteri non irragionevoli.
  • Il giudizio di bilanciamento tra esigenze affettive del ristretto e sicurezza pubblica deve essere particolarmente rigoroso quando risulti, anche solo indiziariamente, l'attuale operatività del sodalizio mafioso di riferimento.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati con motivazione congrua e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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