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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo del giudizio: -del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-2025 recante all'oggetto “Variante in corso d'opera al PDC n. -OMISSIS-2020 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e locali commerciali sito alla Via -OMISSIS-su area di pertinenza del fabbricato distinto in Catasto al Foglio -OMISSIS-”, titolo rilasciato dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Isernia in data -OMISSIS-.2024 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente a prot. n. -OMISSIS-2025; -del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-2020 recante all'oggetto: “a) ampliamento del corpo scala (lato posteriore) dell'edificio esistente (rif. Provv. edil. Licenza -OMISSIS-, licenza edilizia -OMISSIS-, concessione edilizia -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, concessione edilizia in sanatoria (art. 3/L.47/1985 - art. 39/L. n. 724/1994, 24.01.2003; dichiarazione di abitabilità/agibilità -OMISSIS- rilasciati ai sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-; b) realizzazione di un nuovo fabbricato in aderenza a quello esistente da destinare ad abitazioni ubicato in via -OMISSIS-, sull'area identificata ala Catasto terreni di Isernia al Foglio di mappa n. -OMISSIS-”, rilasciato dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Isernia in data -OMISSIS-2020 e pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente in pari data a prot. n. -OMISSIS-2020; - della nota del Comune di Isernia a prot. n. -OMISSIS-2025, avente ad oggetto “Riscontro alla Vostra PEC del -OMISSIS-2025, prot. n. -OMISSIS-2025 - Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. Legge 24-OMISSIS-90 e s.m.i., relativa al Permesso di Costruire n. -OMISSIS-2025 rilasciato in data -OMISSIS-2025 alla ditta -OMISSIS-”; - della nota del Comune di Isernia a prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-2025 del -OMISSIS-2025, avente ad oggetto: “Riscontro alla segnalazione pervenuta in data -OMISSIS-2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. -OMISSIS-2025, relativa a presunte anomalie e difformità nell'ambito delle attività connesse alla Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. -OMISSIS-2020 presso il cantiere di Via -OMISSIS-”; - dell'Ordinanza n. -OMISSIS-2025 del 3° Settore Tecnico del Comune di Isernia con cui veniva istituito per il giorno -OMISSIS-2025 il divieto di transito nel tratto di Via G. -OMISSIS-compreso tra -OMISSIS-per consentire le manovre di ingresso e di uscita di un escavatore per la rimozione di materiale edile di risulta; - della comunicazione di inizio lavori della -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi eventuali atti tecnici di rilievo e sopralluogo posti a base dei censurati provvedimenti. quanto ai motivi aggiunti del 22.06.2026: - del provvedimento del Comune di Isernia prat. edil. n. -OMISSIS--OMISSIS-2024 del -OMISSIS-2026, notificato in pari data, emesso in pendenza del presente giudizio e recante all’oggetto “Provvedimento di conclusione e archiviazione del procedimento di riesame in autotutela ex art. 21-nonies L. n. 24-OMISSIS-90 – Permesso di Costruire n. -OMISSIS-2025 rilasciato in data -OMISSIS- 2025 (Prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-2025 del -OMISSIS-2025) – Conferma di piena efficacia e legittimità del titolo edilizio relativo alla variante in corso d’opera al PDC n. -OMISSIS-2020 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e locali commerciali sito alla Via -OMISSIS-su area di pertinenza del fabbricato distinto in Catasto al Foglio -OMISSIS-”; - della nota del Comune di Isernia del -OMISSIS-2025 recante all’oggetto “Ricorso TAR Molise -OMISSIS-/2025 --OMISSIS- -OMISSIS-+ altri vs. Comune di Isernia +1 -in relazione al Permesso di Costruire -OMISSIS- rilasciato in data -OMISSIS-2025 alla ditta -OMISSIS- - Riscontro alla Vs.nota prot. n. -OMISSIS-2025”; - dell’ordinanza del settore tecnico del Comune di Isernia -OMISSIS--OMISSIS-.2026 recante all’oggetto “Modifiche transitorie della viabilità - istituzione del divieto di transito in un tratto di Via -OMISSIS-compreso tra -OMISSIS-per consentire le manovre in ingresso e uscita di automezzi per l'esecuzione di una gettata cementizia, nei giorni 22 e 23 giugno 2026, dalle ore 7:00 alle ore 17:00”; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compresi eventuali atti tecnici istruttori anche di computo e stima posti a base degli atti impugnati nonché degli ulteriori precedenti provvedimenti censurati per come già specificatamente indicati nel ricorso principale.

Giustizia amministrativa202500176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permessi di costruire relativi alla realizzazione e alla variante in corso d’opera di un fabbricato per civile abitazione e locali commerciali, nonché atti comunali connessi e provvedimento conclusivo di riesame in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, i permessi di costruire rilasciati dal Comune di Isernia per l’ampliamento di un corpo scala e la realizzazione di un nuovo fabbricato in aderenza a quello esistente, nonché la variante in corso d’opera al titolo edilizio. Sono stati inoltre contestati atti comunali connessi, tra cui riscontri a segnalazioni e istanze di accesso, ordinanze temporanee di modifica della viabilità e la comunicazione di inizio lavori, oltre agli atti tecnici istruttori presupposti. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di conclusione e archiviazione del procedimento di riesame in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990, con conferma della piena efficacia e legittimità del titolo edilizio, nonché ulteriori atti connessi. Il testo riferisce che il ricorso e i motivi aggiunti hanno formulato un ampio ventaglio di censure, puntualmente contestate dal Comune e dalla società controinteressata, senza tuttavia specificarne il contenuto individuale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che la significativa complessità della controversia e l’ampiezza delle censure richiedessero un vaglio approfondito e analitico, incompatibile con la natura sommaria della fase cautelare. Ha tuttavia valutato comparativamente gli interessi contrapposti e ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. L’istanza cautelare è stata quindi accolta ai limitati fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 dicembre 2026, senza sospensione espressa degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disciplina della tutela cautelare consente, al comma 10, di fissare sollecitamente l’udienza di merito quando la controversia richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza che ciò comporti necessariamente la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa del procedimento comunale di riesame in autotutela conclusosi con la conferma dell’efficacia e della legittimità del titolo edilizio.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta una significativa complessità, derivante dall’ampiezza e dalla pluralità delle censure, tale da richiedere un vaglio approfondito incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare di anticipare la decisione cautelare di merito e tutelare la parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai limitati fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica di per sé la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ma può consistere esclusivamente nella fissazione ravvicinata della trattazione del merito.
  • La scelta della misura cautelare deve tener conto della ponderazione comparativa degli interessi contrapposti; qualora le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente salvaguardate dalla sollecita definizione del merito, tale misura può essere ritenuta sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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