Sentenza del 06/12/2016 n. 24912 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella relativa a vari tributi. I contribuenti avevano eccepito la nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, sostenendo che fosse stato indicato il numero civico errato, oltre a vizi propri della cartella. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR del Veneto aveva riformato la decisione accogliendo le ragioni dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo: secondo l'Ufficio, gli avvisi di ricevimento dimostravano che la notifica era stata tentata correttamente e che il destinatario era temporaneamente assente, non irreperibile.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che l'avviso di ricevimento attestava il tentativo di consegna il 13 aprile 2007, la temporanea assenza del destinatario e l'esecuzione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., con compiuta giacenza il 26 aprile 2007; un ulteriore avviso attestava la comunicazione di deposito al medesimo indirizzo il 14 luglio 2007. L'attestazione dell'agente postale sulla temporanea assenza, resa prima della richiesta del servizio "Seguimi" del 26 aprile 2007, era assistita da fede privilegiata e poteva essere contestata soltanto con querela di falso. La CTR aveva quindi erroneamente ritenuto viziata la notifica e, comunque, non aveva spiegato adeguatamente perché non considerasse probanti gli avvisi di ricevimento; inoltre, il contribuente aveva sempre dimorato nel medesimo immobile. La sentenza è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, per riesaminare l'intera controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla validità della cartella o sui vizi propri di essa.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è invocata per denunciare in cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. La Corte ha accolto la censura perché la CTR non aveva adeguatamente confrontato la propria conclusione con le attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento riguardante l'atto spedito con raccomandata n. XXXXX (contenente l'avviso d'accertamento), si rileva che la consegna del plico, il 13.4.2007 non fu possibile "per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate", con la descrizione dell'adempimento di tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (comprensivo della compiuta giacenza perfezionatasi il 26.4.2007);
Nel caso esaminato, le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. risultavano documentate dall'avviso di ricevimento, inclusa la compiuta giacenza. La valutazione della regolarità della notifica deve quindi considerare le attestazioni concrete dell'agente postale e gli adempimenti risultanti dagli atti.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità.
L'attività notificatoria delegata all'agente postale è equiparata, quanto alla fede privilegiata delle attestazioni, a quella dell'ufficiale giudiziario. L'agente deve osservare le prescrizioni processuali rilevanti e attestare le circostanze e le dichiarazioni acquisite nello svolgimento della notifica.
Nella presente vicenda, quindi, erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto viziato il procedimento notificatorio, in quanto, la dichiarazione di temporanea assenza del destinatario resa dall'agente postale e non di sua irreperibilità, al civico n. (XXXXX), risulta coperta dalla "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 c.c. e poteva essere contestata esclusivamente con la proposizione della querela di falso;
Fa fede fino a querela di falso l'attestazione dell'agente postale relativa a fatti percepiti direttamente nell'attività di notifica, come la temporanea assenza del destinatario. Non è sufficiente contestare in via ordinaria la veridicità di tale attestazione: per superarne la fede privilegiata occorre proporre querela di falso.
Massime di principio
- Nelle notifiche postali, le attestazioni dell'agente postale sui fatti direttamente constatati, inclusa la temporanea assenza del destinatario, hanno fede privilegiata; per contestarne la veridicità occorre la querela di falso.
- La temporanea assenza non equivale all'irreperibilità. La validità della notifica va valutata sulla base di quanto attestato dall'agente postale e delle formalità concretamente documentate, non soltanto sulla contestazione del destinatario circa il numero civico.
- Il giudice che ritenga non attendibili o non decisive le attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento deve motivare in modo adeguato la propria valutazione.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente tutti i profili della controversia: nel caso concreto il giudice di rinvio deve riesaminare l'intera causa, compresi i vizi della cartella non decisi definitivamente dalla Cassazione.
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