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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24284/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati di ricettazione, falso e truffa deducendo: 1) vizio di motivazione e inattendibilità delle valutazioni della corte territoriale sulle sue dichiarazioni in ordine all'acquisto del mezzo, sostenendo che non sarebbe provata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazione di legge per la mancata riqualificazione delle condotte ex art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza) in luogo della ricettazione, poiché l'imputato avrebbe indicato la provenienza della cosa e quindi acquistato in buona fede; 3) omessa o carente motivazione quanto alla configurabilità dei reati di falso (artt. 477, 482 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), con censura sulla genericità della motivazione della corte d'appello; 4) violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 99 comma 4 (richiamato nella motivazione), per mancata motivazione sulla maggiore riprovevolezza e pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: i primi due motivi sono inammissibili perché chiedono una rivalutazione di fatti e delle prove devoluti ai giudici di merito; la corte territoriale ha motivato in modo logico la qualificazione dei fatti come ricettazione, ritenendo sussistente anche il dolo nella forma eventuale (l'imputato, esperto del settore, poteva accertare la contraffazione dei dati identificativi del mezzo). Il terzo motivo è inammissibile perché attiene a questioni di fatto non previamente e specificamente dedotte in sede di appello (il ricorso di appello era generico sull'assoluzione); il quarto motivo è inammissibile per essere stato sollevato per la prima volta in Cassazione (art. 606 co.3 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    La corte ha escluso la riqualificazione in contravvenzione (acquisto di cosa di sospetta provenienza) ritenendo che, viste le circostanze e l'attività dell'imputato, sussistesse il dolo (anche eventuale) necessario per la ricettazione.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato come norma relativa alla falsità; la Corte ha considerato le questioni relative al falso come questioni di merito non adeguatamente dedotte in appello e quindi non riproponibili in Cassazione.

  • art. 482 c.p.

    Analogamente all'art. 477 c.p., le censure sul falso materiale non sono state sviluppate in appello in modo idoneo a formar materia di doglianza in Cassazione.

  • art. 640 c.p.

    La contestazione di truffa è stata ritenuta riferita a profili di fatto non specificamente impugnati in appello; pertanto la Cassazione non ha potuto esaminare tali doglianze nel merito.

  • art. 99 comma 4 (richiamato nella motivazione)

    L'aggravante richiamata non è stata adeguatamente motivata nella sede di appello; poiché non dedotta precedentemente, la relativa censura in Cassazione è inammissibile.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Principio processuale invocato per affermare l'inammissibilità di censure basate su questioni che non erano state previamente dedotte in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovata valutazione degli elementi di fatto: le critiche che si riducono a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se la motivazione dei giudici di merito è congrua e logica.
  • Le questioni di fatto o le ricostruzioni alternative dei giudici sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla congruità e logicità della motivazione; mancanza di prove che evidenzino illogicità o apoditticità rende il ricorso infondato.
  • Non è possibile dedurre in Cassazione profili non previamente e specificamente sollevati in appello: doglianze generiche o nuove questioni saranno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Nella distinzione tra ricettazione e acquisto di cosa di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), peso rilevante ha l'atteggiamento soggettivo dell'agente: la semplice negligenza nella verifica è tipica dell'acquisto di sospetta provenienza, mentre l'accettazione del rischio che la cosa sia illecita integra il dolo eventuale per ricettazione.
  • Per impugnare con successo una qualifica giuridica operata dai giudici di merito occorre documentare vizi specifici della motivazione (contraddizione, illogicità, apoditticità), non limitarsi a prospettare una diversa interpretazione dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne per le spese e sanzioni economiche (Cassa delle Ammende): è importante valutare preliminarmente la fondatezza giuridica del ricorso prima di adire la Cassazione.

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