Cassazione Penale, Sentenza n. 3861/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il motivo unico denunciato è la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Riesame: secondo il PM il Tribunale avrebbe operato una lettura superficiale e parcellizzata del capo di imputazione e del materiale indiziario, svalutando contatti telefonici con Frau, il mancato reperimento della documentazione cartacea che il CAA avrebbe dovuto custodire, la falsità delle sottoscrizioni sulle domande e la descrizione fotografica fornita dal teste Luca Garau, elementi che a parere del PM indicano gravi indizi di partecipazione alla truffa da parte di Bissiri. La difesa aveva altresì eccepito la mancata comunicazione del ricorso per cassazione, lamenta poi il PM l'errata valutazione di tali elementi da parte del Riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata comunicazione del ricorso del PM (art. 311 c.p.p. interpretato alla luce della riforma). Sul merito il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia svolto una valutazione organica, critica e unitaria del compendio indiziario e non si sia adeguatamente confrontato con le argomentazioni del GIP, limitandosi a una lettura alternativa e parcellizzata priva di elementi oggettivi sufficienti. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza del Riesame e ha rinviato per nuovo esame, rilevando la necessità di una valutazione sinottica e coordinata degli indizi ai fini della gravità indiziaria.
Norme richiamate
"il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, ovvero nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'art. 582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione"
La Corte interpreta la norma nel senso che, nella procedura cautelare, non è dovuta alla parte privata la comunicazione o notifica del ricorso del Pubblico Ministero, anche in considerazione dei tempi ristretti (10 giorni) per la decisione
omenzionato nel testo senza citazione testuale estesa
Richiamato come disciplina formale della presentazione dell'impugnazione; in combinato con art. 311 regola le modalità di trasmissione degli atti
art. 583 c.p.p. (abrogato dalla Riforma Cartabia)
riferimento all'abrogazione
La Corte segnala che l'abrogazione ha eliminato il richiamo precedente alla comunicazione/ notifica prevista dall'art. 583, contribuendo all'interpretazione che non sia dovuta la comunicazione al privato del ricorso del PM
richiamati come norme cui si riferisce il ricorso per cassazione
Sono le norme che disciplinano rispettivamente il riesame e l'appello in materia cautelare; art. 311 si applica alle decisioni emesse ai sensi di queste disposizioni
menzionato nel testo senza citazione testuale estesa
Indica che per l'applicazione delle misure cautelari la gravità degli indizi è requisito richiesto; la Corte ne ricava l'obbligo di valutazione coordinata e non parcellizzata del compendio indiziario
menzionato nel testo senza citazione testuale estesa
Richiamato per distinguere lo standard probatorio della prova dal diverso standard applicabile alla valutazione degli indizi di colpevolezza in sede cautelare
articoli del codice penale indicati come capo di imputazione
Art. 56 (concorso di persone nel reato) e art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sono le fattispecie penali contestate e costituiscono il nucleo dell'ipotesi accusatoria valutata ai fini della gravità indiziaria
Massime di principio
- Nella valutazione delle misure cautelari il giudice deve compiere una valutazione organica e sinottica del compendio indiziario, evitando esami parcellizzati che svalutino la portata combinata degli elementi di prova
- Quando un giudice di merito (GIP) valuta positivamente una serie di indizi, il riesame che decide diversamente è tenuto a confrontarsi criticamente e a spiegare, con argomentazioni autonome e coerenti, il superamento di quelle argomentazioni; la mancata critica comporta vizio di motivazione
- I contatti telefonici o comunicazioni con soggetti che non avrebbero ruolo nelle pratiche pubbliche possono assumere rilevanza indiziaria se non giustificati da funzioni o rapporti professionali, soprattutto se ricondotti a soggetti implicati nella frode
- La semplice ipotesi alternativa (es. restituzione dei fascicoli ai richiedenti) non è sufficiente a escludere valore indiziario del mancato reperimento di documentazione: occorre verificare la documentazione formale della restituzione e valutare il contesto probatorio
- Le dichiarazioni di soggetti implicati o con interesse nella vicenda non possono essere assunte come elemento decisivo senza valutazione critica della loro attendibilità e del possibile interesse a depistare l'indagine
- In sede di impugnazione cautelare (Cassazione) la procedura può non richiedere la comunicazione al privato del ricorso del PM, considerati i rimandi normativi e i termini ristretti; tuttavia ciò non incide sull'obbligo del giudice di motivare in modo completo e unitario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3823/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3824/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3825/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3826/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3827/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →