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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18869/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis cod. pen. Nonostante la richiesta difensiva fosse stata formulata nelle conclusioni scritte, la Corte d'appello non aveva motivato il diniego né aveva fornito elementi dalla cui struttura argomentativa si potesse desumere un rigetto implicito della domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione (per connessione tra reati comuni e militari) e la possibilità di applicazione retroattiva dell'art. 131‑bis nella versione novellata dalla riforma entrata in vigore il 30/12/2022. La Suprema Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis, formulata nelle conclusioni, richiedeva una decisione motivata da parte del giudice d'appello; poiché la sentenza impugnata non motivava il diniego e non conteneva elementi da cui desumere un rigetto implicito (ossia non figuravano valutazioni che escludessero la particolare tenuità del fatto), la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo al riconoscimento della causa di non punibilità e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, affinché si pronunci con piena libertà valutativa sul punto.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità può essere richiesta anche solo in sede di conclusioni; è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello e la sua applicazione può essere valutata anche retroattivamente alla luce della riforma del 30/12/2022. Il diniego richiede motivazione, salvo che la struttura argomentativa della sentenza dimostri implicitamente l'esclusione della particolare tenuità.

  • art. 48 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di falso in atto pubblico richiamata quale capo di imputazione (in combinato con art. 479 cod. pen.).

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato di falso in atto pubblico (specifica fattispecie contestata).

  • art. 120, comma secondo e art. 47, comma secondo cod. pen. mil. di pace

    Norme militari richiamate per il reato di violata consegna aggravata/abbandono di posto o violata consegna da militare di guardia o di servizio; tali reati sono stati ritenuti meno gravi rispetto al reato comune ai fini della competenza per connessione.

  • art. 13, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare la giurisdizione della Corte di Cassazione in presenza di connessione tra reati comuni e reati militari, ove il reato comune risulti più grave.

  • art. 16, comma terzo cod. proc. pen.

    Utilizzato per il criterio di gravità comparata dei reati connessi, che determina la potestas iudicandi del giudice ordinario.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riconosciuta come parametro analogico per ritenere l'obbligo di immediata declaratoria di cause di proscioglimento (e, per assimilazione, per la possibilità che il giudice d'appello rilevi d'ufficio l'art. 131‑bis).

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, conv. I. 30 dicembre 2022, n. 199

    Richiamato per indicare l'entrata in vigore della modifica all'art. 131‑bis e la possibilità di applicazione retroattiva della nuova disciplina.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis formulata anche solo nelle conclusioni scritte deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice d'appello; l'omessa motivazione determina annullamento limitato e rinvio.
  • L'art. 131‑bis novellato è applicabile retroattivamente quando la sentenza di merito è anteriore alla riforma, secondo la giurisprudenza citata dalla Cassazione.
  • Il diniego implicito dell'assoluzione per particolare tenuità è ammissibile solo se la struttura argomentativa della sentenza contiene elementi che escludono la particular tenuità; in assenza di tali elementi, il giudice deve motivare il rifiuto.
  • Nelle ipotesi di connessione tra reati comuni e reati militari la competenza spetta al giudice ordinario quando il reato comune è più grave secondo i criteri di legge (art. 16 c.3 c.p.p.).
  • Se il giudice omette di pronunciarsi su questioni decisive sollevate dalla difesa nelle conclusioni, la Cassazione può annullare limitatamente al punto omesso e disporre un nuovo esame da parte di diverso collegio, per preservare l'indipendenza e la completezza della valutazione.

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