Cassazione Penale, Sentenza n. 15399/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) vizio di notifica e nullità processuale, denunciando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., senza che fosse stata verificata l'accettazione dell'elezione di domicilio da parte del difensore e senza aver eseguito la notifica secondo gli artt. 157 e 159 c.p.p. e senza il consenso prescritto dall'art. 162, comma 4-bis c.p.p.; 2) violazione della legge penale ai sensi dell'art. 649 c.p.p., per essere già stato definitivamente condannato il 1/10/2016 dal G.d.P. di Ancona per lo stesso fatto (deduzione di possibile vieto ne bis in idem/procedimento già definitivo).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: la notifica del decreto di citazione presso il difensore d'ufficio è risultata inefficace perché non era stata verificata l'accettazione dell'elezione di domicilio come richiesto dall'art. 162, comma 4-bis c.p.p.; pertanto era necessario procedere con la notifica nei modi ordinari (artt. 157 e 159 c.p.p.) o invitare l'imputato a effettuare altra elezione di domicilio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ravenna, individuando un diverso giudice fisico dell'ufficio per il rinvio (con riferimento alla giurisprudenza che richiede diversa persona fisica). Le ulteriori questioni (tra cui quella relativa all'art. 649 c.p.p.) sono risultate assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato
norma sostanziale contestata in primo grado per la quale il ricorrente era stato multato; citata per contestazione del fatto materiale
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
notificazioni presso il domicilio eletto
norma richiamata come modalità con cui era stata eseguita la notifica presso lo studio del difensore d'ufficio; la Corte ritiene che tale sola modalità non sia valida se il difensore non ha accettato l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis
codice di procedura penale, artt. 157 e 159
ricerche e notifiche ordinarie presso la residenza o domicilio
la Corte afferma che, in mancanza di accettazione del difensore d'ufficio, si deve procedere alla notifica secondo le prescrizioni ordinarie di questi articoli
codice di procedura penale, art. 162, comma 4-bis
elezione di domicilio presso difensore d'ufficio e obbligo di verifica dell'accettazione
la norma richiede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia effettivamente accettata per garantire la reale conoscenza del procedimento; in sua assenza la notifica presso il difensore è inefficace
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179
norme sulla nullità (richiamate dal ricorrente)
richiamate dal ricorrente come base di nullità per omissione di regole processuali a pena di nullità; la Corte ha rilevato la nullità della notificazione per vizio formale/sostanziale
codice di procedura penale, art. 649
richiamato dal ricorrente in relazione a precedente sentenza definitiva
invocazione della preclusione per precedente condanna definitiva per lo stesso fatto; la Corte non ha esaminato nel merito questo motivo in quanto assorbito dalla questione della nullità della notifica
giurisprudenza: Sez. Un. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
principio sulla inefficacia della sola elezione di domicilio presso difensore d'ufficio senza rapporto professionale effettivo
usata dalla Corte per confermare che l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non può di per sé giustificare la dichiarazione di assenza dell'imputato; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale
giurisprudenza: Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021 (PM in proc. Joseph Austin)
ulteriore conferma della necessità di procedere con notifiche ordinarie se il difensore non accetta l'elezione di domicilio
precisa che in mancanza di accettazione del difensore d'ufficio l'atto non può essere validamente notificato presso di lui e si deve ricorrere agli artt. 157 e 159 c.p.p.
giurisprudenza: Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015 (Raspini)
indicazione sul giudice di rinvio in caso di annullamento di sentenza inappellabile del Giudice di Pace
la Corte richiama il principio per stabilire che il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è efficace solo se il difensore ha accettato esplicitamente la veste di domiciliatario; in mancanza di accettazione le notifiche presso il difensore sono inefficaci.
- Quando l'elezione di domicilio risulta inefficace, il procedimento di notifica deve seguire le modalità ordinarie previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p. affinché l'imputato abbia effettiva conoscenza del processo.
- L'assenza dell'imputato non può essere data per scontata se la notifica è viziata: il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato prima di procedere in sua assenza.
- Questioni processuali rilevanti (come la nullità della notifica) possono assorbire altre doglianze di merito (es. ricorsi basati su precedenti condanne definitive), essendo decisive per la validità del processo.
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio in diversa persona fisica.
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