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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18495/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/10/2025 con cui è stata revocata la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) nullità processuale per essere stata l'ordinanza emessa de plano, senza preventiva fissazione dell'udienza e quindi in violazione del principio del contraddittorio (richiamo agli artt. 178 lett. c), 179, 666 e 674 c.p.p.); (2) violazione degli artt. 168-bis e 164 c.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione: si censura che il giudice della cognizione aveva erroneamente concesso il beneficio nonostante cause ostative note (certificato del casellario giudiziale), errore che avrebbe dovuto essere rimediato solo con impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo: l'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta perché la revoca è stata disposta inaudita altera parte e senza la preventiva fissazione dell'udienza prevista dall'art. 666, comma 3, c.p.p. Poiché non ricorrevano le ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano, il provvedimento doveva essere adottato nel contraddittorio. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio, assorbendo le altre questioni sollevate in ricorso.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))

    Richiamato come presidio di nullità processuali: la violazione di norme procedurali previste a pena di nullità può determinare nullità assoluta quando incide sul contraddittorio e sulla citazione del difensore

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità e sulle conseguenze delle stesse; utilizzata per sostenere l'esistenza di una nullità da rilevare d'ufficio

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessità, in generale per i procedimenti esecutivi, della fissazione dell'udienza in camera di consiglio prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale; la sua inosservanza determina nullità assoluta del provvedimento di revoca quando non ricorrono eccezioni legislative

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma pertinente alle procedure esecutive richiamata nell'ambito delle censure di nullità procedurale

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Citato a titolo di eccezione normativa: insieme all'art. 676 comma 1 delimita le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza udienza; se non ricorrono tali ipotesi, l'udienza è obbligatoria

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Come sopra, serve a identificare le ipotesi in cui è possibile provvedere senza fissare udienza; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame tali ipotesi non ricorressero

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Norma che contiene i casi in cui la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio; la sentenza osserva che fuori da tali ipotesi non è possibile pronunciare annullamento senza rinvio

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma sostanziale invocata dal ricorrente per contestare le condizioni ostative alla concessione del beneficio; la Corte non si è pronunciata nel merito avendo risolto per vizi procedurali

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 168-bis per contestare la legittimità della concessione del beneficio da parte del giudice della cognizione; anche questa questione è stata assorbita dalla declaratoria di nullità procedurale

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione, se non rientra nelle eccezioni legislative che consentono di provvedere de plano, richiede la preventiva fissazione di un'udienza e il rispetto del contraddittorio; la mancata osservanza costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • Quando sussiste una nullità assoluta procedurale legata all'omessa fissazione dell'udienza e all'assenza del contraddittorio, la Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio piuttosto che decidere nel merito, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 620 c.p.p.
  • Le censure riguardanti errori del giudice di cognizione (ad esempio la concessione del beneficio nonostante cause ostative note) devono essere valutate nel merito solo dopo che siano stati rispettati i requisiti procedurali; un vizio procedurale assoluto può assorbire le questioni di merito.
  • La presenza di documenti decisivi negli atti (es. certificato del casellario giudiziale) che potevano ostare alla concessione del beneficio non elimina l'obbligo del giudice dell'esecuzione di svolgere il contraddittorio prima di revocare la sospensione, salvo che la legge consenta espressamente una decisione de plano.
  • Per chi impugna, è strategico contestare sia vizi procedurali legati al mancato contraddittorio sia il merito della decisione di revoca; il vizio procedurale assoluto è spesso decisivo e può comportare l'annullamento con rinvio.

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