Cassazione Penale, Sentenza n. 42843/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione per mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Sotto il primo profilo contestava il travisamento della prova: sostenendo che il fatto di aver letto la data sul provvedimento di liberazione provvisoria notificato il 18/3/2017 non dimostrerebbe la comprensione del contenuto dell'atto e che le conclusioni della Corte di appello si fonderebbero su presunzioni non idonee a provare la consapevolezza dell'atto. Sotto il secondo profilo deduceva che l'esame dell'imputato sarebbe stato condotto con domande suggestive dal presidente (giudice), tali da suggerire risposte al ricorrente, soprattutto in ragione della sua scarsa conoscenza dell'italiano, violando il divieto delle domande nocive/suggestive previsto dall'art. 499 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha ritenuto il motivo generico e non specifico, evidenziando che la motivazione della Corte d'appello era ampia e non affetta da manifesta illogicità: ha valorizzato elementi quali la lunga permanenza in Italia dell'imputato, i precedenti rapporti con l'Autorità giudiziaria, l'assistenza di un difensore di fiducia nel procedimento, la semplicità del provvedimento notificato, l'imbarazzo dell'imputato nel leggere la data e l'ammissione di errore, nonché l'irrilevanza dell'asserita omissione di sintetizzazione del contenuto da parte del verbalizzante o del difensore. Sul secondo profilo ha dichiarato la doglianza manifestamente infondata, riconfermando l'orientamento che il divieto di domande suggestive nell'art. 499 c.p.p. si riferisce alle parti e non al giudice; il giudice può porre domande utili al chiarimento salvo che siano nocive rispetto alla veridicità della risposta. Inoltre l'eccezione su domande suggestive andava proposta tempestivamente (art. 504 c.p.p.) dinanzi al giudice del dibattimento, cosa che non è avvenuta, sicché la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al reato per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile in sede di appello; la sentenza di merito lo aveva condannato per tale fattispecie
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il ricorso era fondato su tale censura ma è stato ritenuto non specifico
Disciplina il divieto di domande suggestive rivolte alle parti che hanno interesse comune; la Corte ha interpretato tale divieto come riferito alle parti e non al giudice, il quale può porre domande chiarificatrici salvo il divieto di porre domande nocive rispetto alla veridicità della risposta
Richiama l'art. 499 in materia di esame dell'imputato; la Corte ha ritenuto coerente l'estensione dell'orientamento anche all'esame dell'imputato
Stabilisce la procedura per le opposizioni alle domande suggestive nel corso dell'esame; la Corte ha sottolineato che l'opposizione deve essere formulata tempestivamente dinanzi al giudice del dibattimento e che la mancata opposizione preclude la censura in cassazione
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i.
Norma richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione procedurale sulla modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione fondato su motivi generici, non specifici e non adeguatamente collegati alla motivazione impugnata è inammissibile.
- La comprensione di un atto da parte dell'imputato può essere valutata in base alla valutazione complessiva delle circostanze (es. durata della permanenza nel Paese, precedenti rapporti con l'autorità, presenza di un difensore, semplicità dell'atto, comportamenti e ammissioni dell'imputato) e non solo da un singolo elemento formale come la lettura di una data.
- Il divieto di porre domande suggestive previsto dall'art. 499 c.p.p. si applica alle parti interessate e non al giudice, il quale può porre domande chiarificatrici salvo il divieto di domande nocive dirette a incidere sulla veridicità della risposta.
- Le eccezioni sulle domande suggestive devono essere sollevate tempestivamente nel processo (ai sensi dell'art. 504 c.p.p.); la mancata opposizione in dibattimento limita la possibilità di censurare la questione successivamente in Cassazione.
- Le decisioni di merito che spiegano puntualmente le ragioni della propria valutazione probatoria sono difficilmente attaccabili per vizio di motivazione salvo che emergano elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà ben specificati.
- La proposizione di ricorsi infondati o mal preparati può comportare la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche sanzioni verso la Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42819/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42822/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42823/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42826/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42827/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42828/2024 del 22/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →