Cassazione Civile, Ordinanza n. 14003/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente comunale, appartenente alla Polizia Municipale, aveva ottenuto in appello l’accoglimento della domanda di declaratoria di illegittimità di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni, con conseguente condanna del Comune alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d’appello aveva ritenuto nulla la sanzione perché irrogata da soggetto incompetente: il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, pur investito per delega delle funzioni di responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, non avrebbe potuto esercitare l’azione disciplinare in quanto responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore, in contrasto con la ratio di terzietà dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti diretti a censurare la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e per nullità della sentenza/omessa pronuncia: ha sostenuto che la norma consente all’amministrazione di individuare l’Ufficio disciplinare anche nella composizione, che non vi sarebbe un obbligo di astensione del responsabile della struttura, che la delega conferita dal Segretario Generale al Comandante sarebbe legittima, e che non sussisterebbe il dedotto conflitto di interessi ex d.P.R. 62/2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi riuniti, affermando che l’art. 55-bis d.lgs. 165/2001 non richiede che il soggetto che conduce il procedimento disciplinare sia del tutto estraneo alla struttura di appartenenza dell’incolpato, ma soltanto che vi sia una distinzione organizzativa tra l’Ufficio per i procedimenti disciplinari e la struttura presso cui il dipendente opera. Ha quindi escluso che la delega dal dirigente responsabile dell’ufficio a un altro dirigente dello stesso ufficio, anche per una specifica fase, sia di per sé illegittima, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità. È stata inoltre esclusa l’esistenza di un obbligo di astensione solo perché il soggetto delegato sia anche responsabile della struttura del lavoratore. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
La norma va letta nel senso che la terzietà dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari richiede una distinzione organizzativa rispetto alla struttura in cui opera il dipendente, non necessariamente l’assoluta estraneità soggettiva del funzionario procedente; non è imposto un obbligo di astensione per il solo fatto che il responsabile del procedimento coincida anche con il responsabile della struttura dell’incolpato.
art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 165/2001
Rientra nei poteri dei dirigenti la delega di funzioni, anche per una specifica fase del procedimento, sicché la delega conferita dal responsabile dell’ufficio a un altro dirigente è considerata legittima nei limiti riconosciuti dalla legge.
È richiamata solo come parametro evocato dal ricorrente in relazione al ruolo del Segretario Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione; il testo non sviluppa una diversa regola decisoria autonoma su tale base.
È richiamato quale fonte del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, sia configurabile un obbligo di astensione idoneo a invalidare la sanzione disciplinare.
Massime di principio
- In materia disciplinare nel pubblico impiego, la terzietà dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari è soddisfatta dalla separazione organizzativa tra tale ufficio e la struttura di assegnazione del dipendente, non essendo necessario che il funzionario procedente sia estraneo in senso assoluto all’amministrazione o alla categoria dirigenziale coinvolta.
- La delega delle funzioni inerenti al procedimento disciplinare può essere validamente conferita a un altro dirigente, anche per una fase specifica, quando ciò rientri nei poteri organizzativi previsti dalla disciplina del pubblico impiego.
- La mera coincidenza tra il responsabile del procedimento disciplinare e il responsabile della struttura presso cui presta servizio l’incolpato non comporta automaticamente nullità della sanzione né impone, di per sé, un obbligo di astensione.
- Quando il ricorso mira a contestare la validità formale della sanzione disciplinare e non la sua fondatezza nel merito o la misura della pena, la questione decisiva è la conformità dell’iter disciplinare ai requisiti legali di competenza e organizzazione dell’ufficio.
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