Cassazione Civile, Ordinanza n. 36267/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Il Comune aveva convenuto in giudizio una società ritenuta occupante senza titolo di un proprio terreno, chiedendo l'accertamento della proprietà, la cessazione dell'occupazione con rimozione di opere, antenne e impianti, e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene e per la perdita di canoni locativi. In primo grado il Tribunale aveva accolto in parte le domande, riconoscendo la proprietà dell'ente, ordinando rilascio e rimozione e condannando la società al pagamento di una somma mensile a titolo risarcitorio. In appello, la Corte territoriale ha confermato proprietà e rilascio ma ha eliminato la sola condanna al risarcimento. Il Comune ha proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita ultrapetizione e per aver il giudice d'appello deciso su questioni o difese nuove, nonostante la società avesse, secondo il ricorrente, riconosciuto il diritto al "giusto" canone; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per ritenuta formazione di giudicato sul diritto al risarcimento/indennizzo; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe considerato circostanze emerse in CTU e nei contratti di locazione richiamati dal Comune, rilevanti per il valore locativo e per la possibilità di sfruttamento del terreno; 4) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. per il mancato riconoscimento del danno da occupazione abusiva in re ipsa e della utilità teorica del bene; 5) nullità della sentenza e violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione alla ritenuta necessità di appello incidentale per ulteriori voci di danno. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura di mancata prova dell'occupazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere probatorio sulla legittimazione passiva e sull'occupazione; 3) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per avere la Corte escluso la natura reale della domanda e alleggerito l'onere probatorio del Comune sulla proprietà; 4) erronea applicazione del principio di non contestazione e delle regole probatorie quanto alla misura dell'area occupata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi salvo il terzo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale, che ha accolto. In particolare ha affermato che la domanda del Comune, volta ad accertare l'occupazione abusiva di un proprio immobile con condanna al rilascio e al risarcimento, integra un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non una mera azione personale di restituzione; pertanto il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando il relativo rigoroso onere probatorio, attenuabile solo in ragione della linea difensiva della controparte. Ha anche cassato la sentenza perché la Corte d'appello non aveva esaminato fatti storici decisivi emersi in giudizio e discussi tra le parti, rilevanti ai fini della prova del danno risarcibile. Il resto delle censure è stato respinto o dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale del Comune e il terzo motivo del ricorso incidentale della società, rigettando i primi, secondi e quarti motivi del ricorso principale e i primi, secondi e quarti motivi del ricorso incidentale, oltre a dichiarare inammissibili il quinto motivo principale e il quarto incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare nel merito la domanda del Comune qualificandola come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., applicando il corrispondente onere probatorio, pur attenuato dalla condotta difensiva della società, e dovrà inoltre valutare i fatti storici decisivi non esaminati dal precedente giudice ai fini dell'eventuale liquidazione del danno risarcibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si pronunci su mere difese o su questioni rilevabili d'ufficio, ma solo rispetto a domande ed eccezioni in senso proprio e stretto.
In appello non sono ammissibili nuove eccezioni in senso proprio non rilevabili d'ufficio, ma il divieto non si estende alle mere difese o alla contestazione della mancanza dei fatti costitutivi della domanda.
Non vi era giudicato sulla spettanza del risarcimento, poiché la questione era stata devoluta integralmente al giudice d'appello dalla società appellante.
Richiamato in collegamento all'assenza di giudicato interno sulla condanna risarcitoria.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; la CTU in sé non è il fatto, ma possono rilevare i fatti storici oggettivi emersi o dedotti in relazione ad essa.
La risarcibilità del danno da occupazione sine titulo richiede la prova del fatto costitutivo del danno, non essendo sufficiente la mera affermazione astratta dell'illiceità.
La liquidazione del danno da fatto illecito deve avvenire secondo i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.
Il danno risarcibile comprende perdita subita e mancato guadagno, che devono essere allegati e provati.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno, non potendo supplire integralmente alla mancanza dei fatti costitutivi.
La domanda di accertamento dell'occupazione abusiva di un immobile di proprietà, con rilascio e risarcimento, integra azione di rivendicazione; il proprietario deve fornire la relativa probatio diabolica, attenuata solo in rapporto alle difese avversarie.
L'onere della prova segue la natura reale della domanda e, per il danno, grava sull'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi; il convenuto che opponga un fatto impeditivo o la titolarità altrui del possesso/detenza ne sopporta la prova.
Richiamato quanto alla pretesa necessità di appello incidentale per questioni non accolte dal primo giudice.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La domanda del proprietario che accerti l'occupazione abusiva del bene e ne chieda il rilascio, senza fondarsi su un originario rapporto negoziale di detenzione o consegna, va qualificata come azione di rivendicazione e non come mera azione personale di restituzione.
- Nell'azione di rivendicazione l'attore sopporta il rigoroso onere di provare la proprietà del bene, mediante titolo idoneo a risalire all'acquisto originario o mediante usucapione, con possibile attenuazione dell'onere in presenza di specifiche ammissioni o della linea difensiva della controparte.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso proprio non rilevabili d'ufficio e non si estende alle mere difese dirette a negare i fatti costitutivi della domanda.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita fuori dai limiti della domanda o delle eccezioni in senso proprio; non sussiste se il giudice si confronta con difese o questioni rilevabili d'ufficio.
- In tema di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., il fatto decisivo deve essere un fatto storico specifico, principale o secondario, discusso tra le parti e idoneo, se esaminato, a condurre a una diversa decisione; la consulenza tecnica è solo il tramite probatorio e non il fatto in sé.
- Per il risarcimento da occupazione sine titulo il danno non è in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita del godimento del bene o il mancato guadagno, mentre la liquidazione equitativa opera solo a valle della prova dell'an debeatur.
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