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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10197/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'assenza o l'insufficienza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e logico richiamando elementi rientranti nell'art. 133 c.p., ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale: in particolare, i numerosi precedenti penali, anche specifici, degli imputati e la particolare riprovevolezza della condotta, consistente nel furto di un bene in dotazione a una struttura di assistenza per persone bisognose.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato come base del giudizio discrezionale sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per fondare la legittimità della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità colpevole.

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    Richiamata quale precedente sul controllo di legittimità della motivazione in tema di attenuanti generiche e sul carattere discrezionale della valutazione di merito.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli

    Richiamata per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se privo di adeguata motivazione o frutto di illogicità manifesta.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata per il criterio della colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua e logica, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nel bilanciamento discrezionale.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche non può limitarsi ad affermazioni generiche o assertive: occorre indicare specifici vizi di motivazione o manifesta illogicità della decisione di merito.
  • La presenza di precedenti penali, anche specifici, e la particolare gravità o riprovevolezza concreta della condotta costituiscono elementi legittimamente valorizzabili ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità, la verifica sulla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio resta limitata al controllo di coerenza logica e completezza, senza riesame del merito valutativo riservato al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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