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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09086/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e preso atto del concordato ex art. 599-bis c.p.p., gli aveva applicato una pena concordata per il reato contestato. Con un unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente escluso la presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza investiva una questione non devoluta con l'appello, poiché l'imputato, aderendo al concordato e rinunciando ai motivi di merito, non aveva chiesto in appello l'assoluzione; inoltre la Corte d'appello aveva comunque espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per una declaratoria ex art. 129 c.p.p. La censura è stata dunque ritenuta manifestamente infondata e inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito impugnata resta ferma, con applicazione della pena concordata di due anni, otto mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello determina una rinuncia ai motivi di merito non compatibili con l'accordo sulla pena e preclude in cassazione le doglianze relative a questioni rinunciate.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria immediata di cause di proscioglimento può essere censurata solo nei limiti in cui la questione sia ritualmente devoluta; nel caso del concordato, la mancata richiesta di assoluzione e la valutazione già resa dal giudice di appello rendono inammissibile la doglianza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è trattato de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 2 legge n. 895/1967

    È la disposizione incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di merito, rispetto al quale è stata applicata la pena concordata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le censure aventi ad oggetto motivi di merito ai quali la parte abbia rinunciato nell'accordo sulla pena.
  • Le questioni relative alle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili in cassazione quando l'imputato non le abbia ritualmente coltivate in appello e il giudice di secondo grado le abbia comunque esaminate e motivatamente respinte.
  • Il potere dispositivo riconosciuto alle parti nel concordato in appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, salvo che siano dedotte questioni sulla validità della formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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