Cassazione Civile, Ordinanza n. 40974/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha chiesto la revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c., dell'ordinanza di legittimità che aveva rigettato il suo precedente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Il ricorso per revocazione si fondava su un unico motivo: secondo il ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente presupposto l'inesistenza di "prove liquide" della condotta dolosa della parte garantita-concedente, mentre tali prove sarebbero invece esistenti e incontrovertibili. La censura riguardava, in sostanza, il modo in cui era stato deciso il quarto motivo del precedente ricorso, relativo alla dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di nullità/annullabilità della fideiussione o del contratto autonomo di garanzia, per asserito omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il ricorrente non aveva realmente colpito un errore di fatto revocatorio della decisione di legittimità, ma contestava la qualificazione giuridica data dalla Corte al precedente motivo di ricorso e, soprattutto, la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito. La Corte ha osservato che nella precedente ordinanza era stato già affermato, in sostanza, che la Corte d'appello aveva implicitamente rigettato l'eccezione di nullità o annullabilità della garanzia, escludendo la prova liquida della condotta dolosa della concedente. Poiché la doglianza non si confrontava specificamente con tale ratio decidendi e finiva per sollecitare una rivalutazione del merito, il rimedio revocatorio non era esperibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio deve essere un errore percettivo e non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione giuridica o probatoria della decisione impugnata.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei ristretti casi previsti dalla norma, che non comprendono censure volte a contestare il merito della precedente decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo evocato dal ricorrente riguardava l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha chiarito che, in sede revocatoria, una simile doglianza non può trasformarsi in critica alla valutazione delle prove.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto della decisione di cassazione è ammissibile solo se il vizio denunciato consiste in una vera e propria falsa percezione di un dato processuale o fattuale, e non quando la parte intenda rimettere in discussione la qualificazione giuridica della doglianza o la ricostruzione del merito.
- Se la precedente decisione ha già deciso, anche implicitamente, su un'eccezione o su una questione, non è configurabile errore di fatto revocatorio solo perché la parte ritenga erronea la valutazione delle prove poste a base di quella decisione.
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato come strumento surrettizio per censurare la sentenza di merito o per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Per integrare l'errore di fatto revocatorio occorre che il ricorrente si confronti in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mancata confutazione della reale ragione della decisione conduce all'inammissibilità.
- In sede di legittimità e revocazione non è consentita una censura che miri esclusivamente a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella già compiuta dal giudice.
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