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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 815 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso proposto da soggetto Onlus - Contributo unificato tributario -Obbligo di pagamento - Esenzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ONLUS ha proposto ricorso nel processo tributario contestando l'obbligo di pagamento del contributo unificato, sostenendo un'esenzione richiamando il combinato disposto dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 27-bis della Tabella - Allegato B al d.P.R. n. 642/1972 (agevolazioni per ONLUS in relazione all'imposta di bollo). Il nucleo della questione è se il termine "atti" contenuto nella norma agevolativa debba ricomprendere anche gli atti processuali (e quindi il ricorso tributario) ovvero sia limitato agli atti amministrativi.

La decisione

La giurisprudenza ha respinto la pretesa di esenzione: i soggetti ONLUS non sono esentati dall'obbligo di pagamento del contributo unificato nel processo tributario. Il giudice ha ritenuto che il termine "atti" nella norma di agevolazione tributaria relativa all'imposta di bollo debba essere interpretato in senso esclusivamente riferibile ad atti amministrativi e non anche ad atti processuali, applicando in maniera restrittiva il beneficio tributario. La decisione segue precedenti di legittimità (Cass. nn. 27331/2016, 14332/2018).

Norme richiamate

  • art. 10, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come norma pertinente all'obbligo/agevolazione del contributo unificato; interpretato restrittivamente dal giudice: non estende l'esenzione agli atti processuali promossi dalle ONLUS.

  • art. 27-bis, Tabella - Allegato B d.P.R. 642/1972

    Norma che prevede agevolazioni (imposta di bollo) per "atti" delle ONLUS; il giudice ha interpretato il termine "atti" come riferito agli atti amministrativi e non ai documenti o atti processuali, perciò l'agevolazione non si estende al contributo unificato nel processo tributario.

  • Giurisprudenza: Cass. nn. 27331/2016, 14332/2018

    Precedenti della Cassazione che supportano l'interpretazione restrittiva delle agevolazioni per ONLUS e la esclusione degli atti processuali dall'ambito del termine "atti" a fini di esenzione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie (esenzioni, riduzioni) devono essere interpretate in modo restrittivo; l'assenza di un espresso richiamo agli atti processuali comporta generalmente l'esclusione di questi dall'agevolazione.
  • Il termine "atti" usato in norme fiscali relative a imposta di bollo o analoghe agevolazioni si interpreta di regola come riferito ad atti amministrativi, salvo chiara e univoca previsione normativa che lo estenda agli atti giudiziari o processuali.
  • Nel contesto del processo tributario, il contributo unificato è dovuto anche se ricorso da parte di ONLUS, a meno che la legge non preveda espressamente l'esenzione applicabile agli atti processuali.
  • Per ottenere esenzioni in casi simili è necessario dimostrare una base normativa chiara e specifica che includa espressamente gli atti processuali; le argomentazioni analogiche o estensive sono difficilmente accolte.
  • Se un ONLUS ha già versato il contributo ritenendosi esente, la possibilità di ottenere rimborso richiede di provare la concreta e manifesta illegittimità del pagamento rispetto a una disposizione normativa chiara che disponga l'esenzione per atti processuali.

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