Cassazione Penale, Ordinanza n. 35916/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 novembre 2025, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta con l'atto di appello e che, comunque, era formulata genericamente. Gli altri due motivi, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo, erano diretti contro il trattamento sanzionatorio, in particolare contro il diniego di ulteriori attenuanti generiche e la motivazione della recidiva. La Corte li ha ritenuti generici e non confrontati con le ragioni espresse a pagina tre della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. non era stato proposto in appello ed era comunque generico. Gli altri due motivi erano generici e non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello: questa aveva escluso ulteriori attenuanti generiche, precisando che esse non costituiscono un diritto in mancanza di elementi positivamente valutabili, e aveva giustificato la recidiva non soltanto sulla base dei numerosi precedenti penali, commessi anche con alias, ma anche in ragione della progressione della pericolosità manifestata dal reato contestato. Sono conseguite le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte dispositiva completa né indica eventuali importi.
Norme richiamate
è stato condannato per il delitto di cui alli art. 337 cod. pen.
La norma identifica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non sviluppa un'interpretazione della fattispecie.
il primo motivo di ricorso attiene alla richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. non dedotto con l'atto di appello e comunque posto in termini generici
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello e formulata genericamente.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenti statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica il contenuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. se la relativa questione non è stata proposta con l'atto di appello e il motivo è comunque formulato in termini generici.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione generici e privi di confronto con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato: il loro riconoscimento può essere negato in assenza di elementi positivamente valutabili.
- La recidiva può essere motivata considerando, oltre ai precedenti penali, la progressione della pericolosità desunta dal delitto oggetto del giudizio.
Come è indicizzato
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