Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), deducendo: (1) travisamento probatorio e vizio di motivazione relativamente all'interpretazione delle intercettazioni e alla ricostruzione della partecipazione associativa; il ricorrente sosteneva che le intercettazioni lo ritrarrebbero come marginalizzato, insultato e non efficace per l'organizzazione e che non avrebbe posto atti concreti a favore del clan; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo l'insussistenza del pericolo di reiterazione per presunta età avanzata e totale incensuratezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la denuncia di travisamento fosse generica e, in realtà, proposta come diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni senza fornire un quadro probatorio autosufficiente. Ha ricordato che una diversa interpretazione delle intercettazioni è percorribile in sede di legittimità solo se sussiste un travisamento decisivo e incontestabile. Ha confermato che le conversazioni intercettate tra soggetti dell'organizzazione possono costituire prova diretta se gravi, precise e concordanti e che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, nonché la percezione di somme da parte dell'imputato come indice di stabile rapporto associativo. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto corretta la scelta di dare rilievo alla "doppia presunzione" (pericolo di reiterazione) e ha rilevato l'errore materiale della difesa sull'età e i precedenti del ricorrente. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione attiva e duratura del ricorrente nell'organizzazione (controllo piazze di spaccio, rapporto con esponenti di vertice, percezione di proventi).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione al presunto travisamento della prova; il giudice ha ritenuto la censura generica e in realtà riconducibile a diversa valutazione probatoria non supportata da autosufficiente compendio probatorio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione alle esigenze cautelari; il giudice ha ritenuto irrilevanti le doglianze (età, incensuratezza) e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce della presunzione relativa di pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le doglianze di travisamento probatorio devono essere specifiche e dimostrare in modo chiaro e decisivo che il giudice ha descritto il contenuto della prova in modo difforme dalla realtà; semplici contestazioni della valutazione delle intercettazioni sono generalmente inammissibili.
  • Le intercettazioni tra soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale, se gravi, precise e concordanti, possono costituire fonte diretta di prova anche senza riscontri esterni, perché riflettono conoscenze interne al «circuito chiuso» dell'associazione.
  • In materia di associazione mafiosa opera una presunzione relativa (cd. doppia presunzione) che rende più difficile superare l'assunto di pericolo di reiterazione: il giudice può limitarsi a constatare l'assenza di elementi idonei a escludere quel pericolo.
  • La percezione di somme o altri benefici provenienti dall'attività dell'organizzazione e la partecipazione a decisioni sull'assetto delittuoso (es. controllo di piazze di spaccio) sono indici forti di stabile rapporto associativo e possono rafforzare le esigenze cautelari.
  • Errori formali o affermazioni non corrispondenti alla realtà (es. sull'età o sull'assenza di precedenti) indeboliscono le censure difensive: le eccezioni devono essere fondate e documentate sul compendio probatorio complessivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.