Cassazione Penale, Sentenza n. 06371/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia aggravata (art. 612 c.p.). Il difensore ha articolato tre motivi: 1) violazione dell\'art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta genericità del capo di imputazione (nullità per genericità dell\'editto accusatorio); 2) manifesta illogicità e omessa o apparente motivazione circa la sussistenza del reato contestato; 3) violazione degli artt. 152 e 612 c.p. in relazione all\'art. 129 c.p.p., al D.Lgs. n.36/2018 e ad altri riferimenti normativi, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela (ossia che il reato sarebbe estinto per remissione della querela). Inoltre è stata depositata memoria a sostegno del terzo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha rilevato che la doglianza sulla remissione di querela è manifestamente infondata: il reato contestato era una minaccia aggravata commessa con un\'arma (accetta/zappino) e, per l\'aggravante, era procedibile d\'ufficio alla data del fatto (19/12/2016) e lo è rimasto anche dopo le modifiche normative (D.Lgs. 36/2018 e D.Lgs. 150/2022). Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato errori nell\'editto accusatorio (errata indicazione del luogo del fatto: "Cusano Mutri" invece di "Pietraroja"; errato cognome della persona offesa: "Perciasepe" invece di "Parcesepe"; incertezza sull\'arma impiegata), circostanza che non consente di ritenere manifestamente infondate le censure difensive sulla genericità dell\'imputazione. Alla luce di tali vizi e del fatto che il termine di prescrizione del reato è spirato il 19/06/2024 (reato commesso il 19/12/2016; termine computato in 7 anni e 6 mesi tenendo conto delle interruzioni), la Corte ha disposto l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. In pratica la condanna è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
«Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell\'articolo 339, [...] si procede d\'ufficio»; comma inserito dal D.Lgs. n.36/2018: «Si procede d\'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell\'articolo 339»
La Corte ha ritenuto che la minaccia aggravata (per l\'uso di un arma o per le modalità previste dall\'art. 339) è procedibile d\'ufficio; pertanto la remissione della querela della persona offesa non estingue il potere di perseguire il reato.
Richiamato come riferimento per le modalità che rendono la minaccia aggravata e procedibile d\'ufficio; la Corte ha considerato rilevanti le modalità indicate in tale norma ai fini della procedibilità.
Invocato dal ricorrente per censurare la formulazione dell\'imputazione e la motivazione della sentenza. La Corte ha esaminato la nullità/genericità dell\'editto accusatorio alla luce di tale norma e ha ritenuto non manifestamente infondate le censure difensive rispetto alla genericità.
La modifica normativa ha chiarito che alcune forme di minaccia (quelle indicate nell\'art. 339) determinano la procedibilità d\'ufficio; la Corte ha sostenuto che tale modifica non ha reso inopponibile la natura d\'ufficio del reato contestato alla data del fatto.
La Corte osserva che il D.Lgs. 150/2022 non ha alterato la disposizione che rende procedibile d\'ufficio la minaccia nei casi di cui all\'art. 339; quindi la procedibilità d\'ufficio si è mantenuta.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha applicato le regole sul computo della prescrizione e sull\'interruzione: ha calcolato il termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi) e verificato che è spirato il 19/06/2024, con conseguente estinzione del reato e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso (limiti formali entro i quali sono stati enunciati i tre motivi di censura).
Menzionato nel terzo motivo (in rapporto alla remissione di querela e agli effetti processuali), ma la Corte ha ritenuto infondata la tesi della estinzione per remissione alla luce della procedibilità d\'ufficio.
Massime di principio
- Se il reato è aggravato (es. minaccia commessa con un\'arma o nelle modalità dell\'art. 339 c.p.), è procedibile d\'ufficio: la remissione della querela da parte della persona offesa non estingue il potere di perseguire l\'autore.
- Errori formali nell\'editto accusatorio (errata indicazione del luogo, del nome/cognome della persona offesa, descrizione imprecisa dell\'arma) possono integrare una censura valida di genericità dell\'imputazione e, se non manifestamente infondate, possono portare all\'annullamento della sentenza impugnata.
- Se nel corso del procedimento o prima della decisione della Cassazione è spirato il termine di prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
- Le modifiche legislative successive al fatto (es. D.Lgs. 36/2018, D.Lgs. 150/2022) vanno interpretate con attenzione: se non alterano la procedibilità già prevista al tempo del fatto, non impediscono la prosecuzione del procedimento qualora fosse d\'ufficio.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale individuare con precisione i vizi di motivazione e di rito: censure generiche o non dimostrate possono essere ritenute infondate, mentre errori specifici dell\'accusa che pregiudicano il diritto di difesa possono determinare l\'annullamento.
- La distinzione tra reati procedibili d\'ufficio e a querela è decisiva per valutare l\'efficacia di una remissione di querela: verificare sempre la sussistenza di aggravanti o modalità che rendono la procedibilità d\'ufficio.
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