Cassazione Penale, Sentenza n. 06371/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia aggravata (art. 612 c.p.). Il difensore ha articolato tre motivi: 1) violazione dell\'art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta genericità del capo di imputazione (nullità per genericità dell\'editto accusatorio); 2) manifesta illogicità e omessa o apparente motivazione circa la sussistenza del reato contestato; 3) violazione degli artt. 152 e 612 c.p. in relazione all\'art. 129 c.p.p., al D.Lgs. n.36/2018 e ad altri riferimenti normativi, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela (ossia che il reato sarebbe estinto per remissione della querela). Inoltre è stata depositata memoria a sostegno del terzo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha rilevato che la doglianza sulla remissione di querela è manifestamente infondata: il reato contestato era una minaccia aggravata commessa con un\'arma (accetta/zappino) e, per l\'aggravante, era procedibile d\'ufficio alla data del fatto (19/12/2016) e lo è rimasto anche dopo le modifiche normative (D.Lgs. 36/2018 e D.Lgs. 150/2022). Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato errori nell\'editto accusatorio (errata indicazione del luogo del fatto: "Cusano Mutri" invece di "Pietraroja"; errato cognome della persona offesa: "Perciasepe" invece di "Parcesepe"; incertezza sull\'arma impiegata), circostanza che non consente di ritenere manifestamente infondate le censure difensive sulla genericità dell\'imputazione. Alla luce di tali vizi e del fatto che il termine di prescrizione del reato è spirato il 19/06/2024 (reato commesso il 19/12/2016; termine computato in 7 anni e 6 mesi tenendo conto delle interruzioni), la Corte ha disposto l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. In pratica la condanna è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (minaccia)
«Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell\'articolo 339, [...] si procede d\'ufficio»; comma inserito dal D.Lgs. n.36/2018: «Si procede d\'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell\'articolo 339»
La Corte ha ritenuto che la minaccia aggravata (per l\'uso di un arma o per le modalità previste dall\'art. 339) è procedibile d\'ufficio; pertanto la remissione della querela della persona offesa non estingue il potere di perseguire il reato.
art. 339 cod. pen.
Richiamato come riferimento per le modalità che rendono la minaccia aggravata e procedibile d\'ufficio; la Corte ha considerato rilevanti le modalità indicate in tale norma ai fini della procedibilità.
art. 522 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la formulazione dell\'imputazione e la motivazione della sentenza. La Corte ha esaminato la nullità/genericità dell\'editto accusatorio alla luce di tale norma e ha ritenuto non manifestamente infondate le censure difensive rispetto alla genericità.
D.Lgs. n.36 del 2018
La modifica normativa ha chiarito che alcune forme di minaccia (quelle indicate nell\'art. 339) determinano la procedibilità d\'ufficio; la Corte ha sostenuto che tale modifica non ha reso inopponibile la natura d\'ufficio del reato contestato alla data del fatto.
D.Lgs. n.150 del 2022
La Corte osserva che il D.Lgs. 150/2022 non ha alterato la disposizione che rende procedibile d\'ufficio la minaccia nei casi di cui all\'art. 339; quindi la procedibilità d\'ufficio si è mantenuta.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha applicato le regole sul computo della prescrizione e sull\'interruzione: ha calcolato il termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi) e verificato che è spirato il 19/06/2024, con conseguente estinzione del reato e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso (limiti formali entro i quali sono stati enunciati i tre motivi di censura).
art. 129 cod. proc. pen.
Menzionato nel terzo motivo (in rapporto alla remissione di querela e agli effetti processuali), ma la Corte ha ritenuto infondata la tesi della estinzione per remissione alla luce della procedibilità d\'ufficio.
Massime di principio
- Se il reato è aggravato (es. minaccia commessa con un\'arma o nelle modalità dell\'art. 339 c.p.), è procedibile d\'ufficio: la remissione della querela da parte della persona offesa non estingue il potere di perseguire l\'autore.
- Errori formali nell\'editto accusatorio (errata indicazione del luogo, del nome/cognome della persona offesa, descrizione imprecisa dell\'arma) possono integrare una censura valida di genericità dell\'imputazione e, se non manifestamente infondate, possono portare all\'annullamento della sentenza impugnata.
- Se nel corso del procedimento o prima della decisione della Cassazione è spirato il termine di prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
- Le modifiche legislative successive al fatto (es. D.Lgs. 36/2018, D.Lgs. 150/2022) vanno interpretate con attenzione: se non alterano la procedibilità già prevista al tempo del fatto, non impediscono la prosecuzione del procedimento qualora fosse d\'ufficio.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale individuare con precisione i vizi di motivazione e di rito: censure generiche o non dimostrate possono essere ritenute infondate, mentre errori specifici dell\'accusa che pregiudicano il diritto di difesa possono determinare l\'annullamento.
- La distinzione tra reati procedibili d\'ufficio e a querela è decisiva per valutare l\'efficacia di una remissione di querela: verificare sempre la sussistenza di aggravanti o modalità che rendono la procedibilità d\'ufficio.
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