Cassazione Civile, Ordinanza n. 22893/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione industriale. La società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 208.219,22 sulla base di due cambiali tratte rimaste insolute; la società debitrice proponeva opposizione. Il Tribunale rigettava l’opposizione. In appello, la società opponente otteneva la riforma della decisione: la Corte d’appello riteneva operante la clausola di arbitrato irrituale prevista nel contratto, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava improponibile la domanda azionata con il decreto, condannando altresì l’appellata alle spese e alla restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza riformata. La società soccombente in appello ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame/omessa pronuncia sulle difese dell’appellata, sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato l’eccezione di infondatezza dell’appello e, in particolare, la dedotta rinuncia alla clausola compromissoria per effetto della domanda riconvenzionale; (2) omesso esame/omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni formulate in appello, assumendo che il giudice avrebbe dovuto decidere su tutti i punti; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto d’ufficio la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza riformata senza specifica domanda dell’appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dedotta omessa pronuncia non sussisteva: il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era pertinente alla censura e, comunque, la Corte territoriale aveva implicitamente escluso la rinuncia alla clausola arbitrale; inoltre, la proposizione della domanda riconvenzionale contestualmente all’eccezione di compromesso non richiede una subordinazione espressa della seconda al rigetto della prima. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, una volta dichiarata improponibile la domanda per effetto della clausola di arbitrato irrituale, le ulteriori questioni di rito e di merito risultavano logicamente assorbite. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, richiamando il principio per cui il giudice dell’impugnazione, quando riforma la decisione, può pronunciare d’ufficio sui conseguenti effetti restitutori o ripristinatori, purché non occorrano nuovi accertamenti di fatto e non si ampli il thema decidendum. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame e omessa pronuncia
il vizio denunciabile ai sensi di questa disposizione riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di difese o argomentazioni di parte; la doglianza di omessa pronuncia attiene invece a un diverso vizio, che presuppone il difetto del momento decisorio.
violazione ed errata applicazione
il giudice dell’impugnazione che riformi la decisione può pronunciare d’ufficio sui conseguenti effetti restitutori o ripristinatori, se ricorrono i presupposti e non servono accertamenti di fatto ulteriori o un ampliamento del thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento
la Corte dà atto, in caso di rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso
è il parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri, se proposta contestualmente a una domanda riconvenzionale, non richiede una subordinazione espressa della riconvenzionale al rigetto dell’eccezione; la domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionata al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso.
- La mancata confutazione analitica di tutte le difese di parte non integra di per sé omessa pronuncia, se il giudice ha comunque adottato una decisione incompatibile con la tesi dedotta e il momento decisorio risulta presente.
- Una volta accertata l’operatività di una clausola compromissoria irrituale e dichiarata improponibile la domanda giudiziale, le ulteriori questioni di rito o di merito restano assorbite.
- Il giudice dell’impugnazione che riformi la sentenza di primo grado può disporre d’ufficio le conseguenze restitutorie della riforma, purché ciò non richieda nuovi accertamenti fattuali né comporti un’estensione del thema decidendum.
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