Cassazione Penale, Ordinanza n. 05499/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era meramente reiterativo di censure già vagliate e respinte dal giudice di merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. L'unico motivo dedotto denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre profili di doglianza già esaminati e disattesi in appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni giuridiche della decisione impugnata; per questo il motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice oggetto dell'imputazione confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne esplicita il contenuto, limitandosi a registrare la condanna per tale reato.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito, senza un concreto confronto con la ratio decidendi impugnata.
- La deduzione di vizi della motivazione è inammissibile quando non evidenzi specifiche aporie logiche o giuridiche della sentenza impugnata, ma si limiti a reiterare le doglianze già respinte nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →