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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05499/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era meramente reiterativo di censure già vagliate e respinte dal giudice di merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. L'unico motivo dedotto denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre profili di doglianza già esaminati e disattesi in appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni giuridiche della decisione impugnata; per questo il motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice oggetto dell'imputazione confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne esplicita il contenuto, limitandosi a registrare la condanna per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito, senza un concreto confronto con la ratio decidendi impugnata.
  • La deduzione di vizi della motivazione è inammissibile quando non evidenzi specifiche aporie logiche o giuridiche della sentenza impugnata, ma si limiti a reiterare le doglianze già respinte nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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