Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze lamentando violazione di legge in relazione alla ritenuta mancanza di un legittimo impedimento a comparire: pur trovandosi sottoposta agli arresti domiciliari, non era stata tradotta davanti al giudice di appello. L'imputazione originaria riguardava i reati ascritti ex artt. 477 e 482 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, in base agli artt. 157, 160 e 161 c.p., il termine di prescrizione si è perfezionato dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, determinando l'estinzione del reato. Applicando il principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129, co. 2, c.p.p.), la Corte ha precisato che il proscioglimento nel merito può essere pronunciato solo se l'evidenza dell'innocenza emerge chiaramente dagli stessi atti; non essendo questo il caso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che definisce uno dei reati per cui l'imputata era stata condannata; citata per individuare l'oggetto del processo
Ulteriore norma penale relativa al fatto contestato; citata per indicare la specifica imputazione
codice penale, artt. 157, 160, 161
Sono state richiamate per stabilire che il termine di prescrizione si è perentamente compiuto dopo la sentenza di secondo grado, comportando l'estinzione del reato
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Interpretato come obbligo della Corte di Cassazione di dichiarare immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole (es. prescrizione), ma con la precisazione che il proscioglimento nel merito può essere adottato solo se l'innocenza risulta evidente dagli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se dopo la sentenza di secondo grado si è perfezionata la prescrizione, la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato.
- L'art. 129 c.p.p. impone la declaratoria immediata delle cause di non punibilità anche in sede di legittimità, ma il proscioglimento per insussistenza del fatto o estraneità dell'imputato richiede che l'evidenza sia manifestamente desumibile dagli stessi atti del processo impugnato.
- La Corte di Cassazione non può svolgere nuove indagini o accertamenti di merito: il potere di dichiarare un proscioglimento sostitutivo della prescrizione è limitato ai casi in cui la prova dell'innocenza risulti evidente dagli elementi già presenti nella motivazione impugnata.
- La mancata traduzione dell'imputato agli atti di appello può costituire motivo di doglianza, ma non impedisce automaticamente la valutazione e la declaratoria della prescrizione; la questione va valutata nel quadro del sindacato di legittimità e della documentazione processuale disponibile.
- Quando il ricorso verte su questioni di diritto non manifestamente infondate, la Corte di Cassazione è tenuta a esaminare anche d'ufficio l'eventuale sopravvenuta causa estintiva del reato.
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