Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (appellati)
La controversia
Nel giudizio di merito l'appellante aveva depositato e notificato agli appellati un atto di rinuncia all'impugnazione; nonostante ciò, la Corte d'appello aveva comunque deciso nel merito l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il ricorrente ha censurato tale scelta con un solo motivo, deducendo la violazione degli artt. 183, comma 5, e 112 c.p.c., assumendo che, una volta intervenuta la rinuncia all'impugnazione, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio e non pronunciare sul merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo vero che la Corte territoriale non avrebbe dovuto decidere nel merito dopo la rinuncia all'impugnazione, il ricorrente non aveva alcun interesse concreto a ottenere la cassazione della sentenza per questo vizio, perché una declaratoria di estinzione avrebbe comunque lasciato ferma la sentenza di primo grado, già integralmente confermata nel merito in appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse all'impugnazione va valutato in relazione all'utilità concreta e attuale ottenibile dall'accoglimento del gravame, non a un mero interesse astratto alla correttezza della decisione.
È denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice d'appello deciso nel merito nonostante la rinuncia all'impugnazione.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento poiché difetta l'interesse concreto all'impugnazione.
È richiamato per affermare l'ammissibilità della rinuncia agli atti del giudizio di appello in forza del rinvio alle norme del primo grado.
È richiamato per distinguere la rinuncia agli atti del giudizio dalla rinuncia all'impugnazione.
È la norma procedurale che ha consentito la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
È richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo, formulato come violazione di legge.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione, ritenendo la censura priva di rilievo pratico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono dati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare sussiste solo se dall'eventuale accoglimento del ricorso deriva un'utilità concreta e pratica per il ricorrente; è inammissibile la censura che miri soltanto a una pronuncia teoricamente corretta ma priva di effetti utili sulla posizione processuale della parte.
- La rinuncia all'impugnazione, quando interviene dopo il giudizio di primo grado, è atto di merito immediatamente efficace che fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Va distinta la rinuncia agli atti del giudizio di appello dalla rinuncia all'impugnazione: pur potendo condurre entrambe al consolidamento della decisione di primo grado, non coincidono quanto a regime ed efficacia processuale.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale o di merito senza spiegare alcuna incidenza concreta sulle domande o eccezioni decise, poiché manca l'interesse all'impugnazione.
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