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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di recupero di imposta emesso per il disconoscimento, per l'anno 2002, di un credito d'imposta esposto ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000. Nell'unico motivo, l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 5, della legge n. 388 del 2000. Tuttavia, in sede di legittimità non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione del ricorso alla controparte: risulta prodotta solo la ricevuta di accettazione della spedizione postale. La parte intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per la notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento nei confronti del destinatario e dell'instaurazione del contraddittorio è data dall'avviso di ricevimento; in mancanza di tale documento, e in assenza di attività difensiva dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di concedere un termine per integrare il deposito o di rinnovare la notifica, richiamando il consolidato orientamento di legittimità e le Sezioni Unite. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata; è stato anche escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo dedotto, relativo alla violazione di legge, ma il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile per difetto di prova della notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    la raccomandata con avviso di ricevimento è richiamata come mezzo di notificazione della copia del ricorso; l'avviso di ricevimento è necessario per dimostrare il perfezionamento della notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    anche la raccomandata informativa prevista per questa forma di notificazione richiede il deposito dell'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio.

  • art. 372 c.p.c.

    l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale indicata dalla norma, anche senza notifica alle altre parti mediante elenco.

  • art. 379 c.p.c.

    è indicato come termine ultimo per la produzione dell'avviso di ricevimento prima dell'inizio della relazione in udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamato quale riferimento per l'adunanza camerale entro cui può avvenire la produzione dell'avviso di ricevimento.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude che, in mancanza dell'avviso di ricevimento e di attività difensiva dell'intimato, ricorrano i presupposti per la rinnovazione della notificazione.

  • art. 180-bis c.p.c.

    il difensore del ricorrente può chiedere la rimessione in termini per il deposito dell'avviso di ricevimento solo se dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale.

  • art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    prevede il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento da parte dell'ufficio postale; la Corte lo richiama come presupposto della rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 8, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    è la norma sostanziale invocata con il motivo di ricorso, relativa al credito d'imposta poi disconosciuto dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario è fornita dall'avviso di ricevimento della raccomandata; la sola ricevuta di accettazione della spedizione non è sufficiente.
  • Se il ricorso per cassazione è un atto di impugnazione e manca la prova del perfezionamento della notificazione al destinatario, l'impugnazione è inammissibile, soprattutto quando l'intimato non abbia svolto attività difensiva.
  • L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale prevista dalle norme sul giudizio di legittimità; oltre tale momento la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è consentita quando manchi la prova del perfezionamento della notifica e l'intimato non abbia comunque partecipato al giudizio.
  • La rimessione in termini per il deposito dell'avviso di ricevimento è subordinata alla prova che la parte si sia tempestivamente attivata per ottenere dall'amministrazione postale il duplicato del documento smarrito o non ricevuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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