Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dall'azienda sanitaria provinciale e accettata dalla controparte, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico veterinario, dipendente dal 1991 dell'ente sanitario territoriale poi divenuto azienda sanitaria provinciale, agiva per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Deduceva di avere svolto, in base a un contratto individuale di affidamento di incarico professionale di alta specializzazione con decorrenza dal 1° aprile 2007, mansioni tali da giustificare un compenso mensile aggiuntivo di 150 euro per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. Il tribunale rigettava la domanda, mentre la corte d'appello la accoglieva. L'ente sanitario proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, accettata dal controricorrente.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio una volta accettata dalla controparte.
In presenza dell'accordo delle parti, esclude una pronuncia sulle spese di lite nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, in considerazione dell'esito della controversia.
Richiamata come fonte modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti raggiungono un'intesa sulle spese in sede di rinuncia al ricorso, la Corte non deve adottare alcuna statuizione sulle spese.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice può escludere il raddoppio del contributo unificato ove non ne ricorrano i presupposti normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28689/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28702/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28722/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →