Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dall'azienda sanitaria provinciale e accettata dalla controparte, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico veterinario, dipendente dal 1991 dell'ente sanitario territoriale poi divenuto azienda sanitaria provinciale, agiva per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Deduceva di avere svolto, in base a un contratto individuale di affidamento di incarico professionale di alta specializzazione con decorrenza dal 1° aprile 2007, mansioni tali da giustificare un compenso mensile aggiuntivo di 150 euro per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. Il tribunale rigettava la domanda, mentre la corte d'appello la accoglieva. L'ente sanitario proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, accettata dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio una volta accettata dalla controparte.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza dell'accordo delle parti, esclude una pronuncia sulle spese di lite nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, in considerazione dell'esito della controversia.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata come fonte modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando le parti raggiungono un'intesa sulle spese in sede di rinuncia al ricorso, la Corte non deve adottare alcuna statuizione sulle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice può escludere il raddoppio del contributo unificato ove non ne ricorrano i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.