Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (artigiani)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'ente previdenziale contestava l'omessa contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. I contribuenti, oltre a svolgere attività di artigiani, avevano percepito per alcuni anni redditi derivanti dalla partecipazione in una s.r.l. nella quale, secondo quanto accertato, non svolgevano alcuna attività lavorativa. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo che tali redditi, avendo natura di reddito di capitale e non di reddito d'impresa, non dovessero entrare nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali. L'ente ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis d.l. n. 384/1992, conv. con modif. dalla l. n. 438/1992, in relazione alla l. n. 233/1990, sostenendo che la disciplina previdenziale distinguerebbe dall'imposizione fiscale e imporrebbe di considerare, ai fini contributivi, anche tali redditi, in quanto rilevanti per una più ampia commisurazione della contribuzione e per la posizione previdenziale complessiva dell'assicurato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando l'impostazione dei giudici di merito. Ha ritenuto che la base di calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 3-bis d.l. n. 384/1992, sia limitata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e non possa essere estesa ai redditi di capitale percepiti per la mera partecipazione in società di capitali quando il socio non svolga attività lavorativa nella società. Richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione, la Corte ha distinto in modo netto il reddito d'impresa dal reddito di capitale, escludendo quest'ultimo dalla contribuzione previdenziale richiesta dall'ente. Il ricorso è stato dunque rigettato.
Norme richiamate
art. 1 L. n. 233/1990
"il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti è ..."
individua il presupposto soggettivo dell'obbligo contributivo per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
art. 3-bis d.l. n. 384/1992 conv. con modif. dalla L. n. 438/1992
"l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"
la disposizione, secondo la Corte, rinvia alla nozione di reddito d'impresa del TUIR e non comprende i redditi di capitale; la contribuzione si commisura ai soli redditi d'impresa.
d.P.R. n. 917/1986
la nozione di reddito d'impresa va ricavata dal testo unico delle imposte sui redditi, distinguendola dal reddito di capitale.
Massime di principio
- Per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva è costituita dai soli redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non potendosi includere redditi di natura diversa.
- I redditi percepiti dal socio di società di capitali, quando il socio non svolga alcuna attività lavorativa nella società, hanno natura di redditi di capitale e restano esclusi dal calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla gestione artigiani e commercianti.
- In materia contributiva, il rinvio alla nozione di reddito d'impresa impone un'interpretazione conforme alla disciplina fiscale sostanziale, senza estendere analogicamente la base imponibile a categorie reddituali non espressamente previste dalla legge.
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