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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28702/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente dell'azienda sanitaria provinciale, destinataria di un incarico di alta specializzazione quale dirigente medico, per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione variabile maturata nel periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2012, qualificando la pretesa come risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Il Tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dell'ente datore di lavoro. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto ricorso articolato in tre motivi, ma il testo della decisione non ne specifica il contenuto, perché la Corte definisce la causa in rito. La controparte ha resistito con controricorso e memoria, eccependo la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 13 aprile 2022 e non risultava notificata; il ricorso per cassazione era stato notificato via PEC il 14 ottobre 2022, oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Di conseguenza l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile senza esame dei motivi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, se questa non è stata notificata; il superamento di tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato, se dovuto.

  • legge n. 228 del 2012

    Ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quale base normativa dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della decisione; oltre tale limite l'impugnazione è inammissibile.
  • La verifica del rispetto del termine per impugnare precede l'esame dei motivi di ricorso: se il ricorso è tardivo, la Corte non entra nel merito delle censure.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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