Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28689/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese di lite, richiamando l’art. 391, comma 4, c.p.c., in presenza dell’adesione alla rinuncia, e ha negato l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’esito della controversia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (dirigente medico)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di lavoro dirigenziale sanitario. Un medico, titolare dal 1° aprile 2007 di un incarico dirigenziale di responsabile di struttura semplice, aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento di una somma mensile a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale di procedere alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell’indennità di posizione aziendale. L’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, con accordo sulle spese di lite nei termini minimi tabellari.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso in cassazione; nel caso concreto la rinuncia depositata dalla parte ricorrente, accettata dalla controparte, ha determinato l’estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di adesione alla rinuncia non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando, per l’esito della controversia, non ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando l’adesione alla rinuncia è espressa e sottoscritta dalle parti, non deve essere adottata una statuizione sulle spese di lite, anche se le parti hanno regolato convenzionalmente tale profilo.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in base all’esito della controversia, l’applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.