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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28722/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti, e ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico veterinario dipendente a tempo indeterminato di una azienda sanitaria provinciale aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c., lamentando che l'ente non avesse provveduto, tra gennaio 2008 e dicembre 2012, alla pesatura degli incarichi e alla graduazione delle funzioni dirigenziali, omissione che gli avrebbe impedito di conseguire la relativa indennità di posizione variabile aziendale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'azienda sanitaria. In cassazione l'azienda sanitaria aveva proposto ricorso affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con richiesta di compensazione delle spese, accettata dalla controparte e sottoscritta dai difensori di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come fondamento della domanda risarcitoria per inadempimento dell'obbligazione datoriale di effettuare la pesatura degli incarichi e la graduazione delle funzioni dirigenziali.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza dell'accordo tra le parti, non viene adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non opera il raddoppio del contributo unificato quando l'esito della controversia esclude i presupposti previsti dalla norma.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata quale intervento modificativo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando le parti raggiungono un'intesa sulla regolazione delle spese in conseguenza della rinuncia, la Corte può omettere ogni statuizione sulle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in difetto dei presupposti di legge, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • La presenza di una pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale o lavorativo non viene esaminata nel merito se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittizia

Testo integrale

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