Cassazione Civile, Ordinanza n. 28722/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti, e ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico veterinario dipendente a tempo indeterminato di una azienda sanitaria provinciale aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c., lamentando che l'ente non avesse provveduto, tra gennaio 2008 e dicembre 2012, alla pesatura degli incarichi e alla graduazione delle funzioni dirigenziali, omissione che gli avrebbe impedito di conseguire la relativa indennità di posizione variabile aziendale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'azienda sanitaria. In cassazione l'azienda sanitaria aveva proposto ricorso affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con richiesta di compensazione delle spese, accettata dalla controparte e sottoscritta dai difensori di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
È richiamato come fondamento della domanda risarcitoria per inadempimento dell'obbligazione datoriale di effettuare la pesatura degli incarichi e la graduazione delle funzioni dirigenziali.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In presenza dell'accordo tra le parti, non viene adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non opera il raddoppio del contributo unificato quando l'esito della controversia esclude i presupposti previsti dalla norma.
legge n. 228 del 2012
Richiamata quale intervento modificativo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando le parti raggiungono un'intesa sulla regolazione delle spese in conseguenza della rinuncia, la Corte può omettere ogni statuizione sulle spese.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in difetto dei presupposti di legge, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- La presenza di una pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale o lavorativo non viene esaminata nel merito se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.
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