Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell’INPS di assoggettare a contribuzione i compensi corrisposti da un’associazione sportiva dilettantistica a sedici istruttori di nuoto per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2009. La Corte d’appello aveva respinto la domanda contributiva ritenendo che tali compensi rientrassero nei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, in quanto erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e che l’attività fosse per ciò stesso priva di carattere professionale. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione di norme previdenziali e fiscali, sostenendo che la disciplina agevolativa non comporta un’esenzione automatica dall’obbligo contributivo e che occorre verificare in concreto se le prestazioni siano davvero non professionali, non dipendenti e rese in favore di un organismo effettivamente dilettantistico e senza fine di lucro. La resistente eccepisce inammissibilità del ricorso per difetto di conclusioni, ma tale eccezione viene disattesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto la censura nei limiti di ragione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie e compia i necessari accertamenti di fatto applicando il principio per cui l’esenzione contributiva non discende automaticamente dalla sola qualifica dilettantistica dell’ente o dalla mera riconducibilità del compenso all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ma richiede la verifica concreta dei presupposti della disposizione, incluso il carattere non professionale della prestazione. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene usato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, primo comma, c.p.c.
Il ricorso è ritenuto ammissibile anche se privo di una formale sezione conclusiva, perché la volontà impugnatoria emerge chiaramente dal contenuto dell’atto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
art. 3, d.lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708
Richiamato dal ricorrente come norma previdenziale di base in tema di assicurazione ENPALS/INPS per talune categorie di lavoratori dello spettacolo e degli impianti sportivi.
art. 4, d.lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 3 del medesimo decreto nella disciplina dell’obbligo assicurativo.
decreto ministeriale 15 marzo 2005
Richiamato quale fonte di integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati presso il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione viene letta come applicabile anche in materia previdenziale, ma solo se in concreto ricorrono i presupposti della prestazione dilettantistica non professionale; non opera come esenzione automatica e indiscriminata.
art. 69 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per i limiti monetari entro cui i compensi possono rientrare nel regime agevolato.
art. 35, comma 5, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14
Norma di interpretazione autentica: l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
art. 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per precisare che l’esercizio di arti e professioni coincide con l’attività abituale, ancorché non esclusiva, di lavoro autonomo.
art. 50, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per escludere che possano essere qualificati come redditi diversi i compensi derivanti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilate al lavoro dipendente.
Massime di principio
- L’esenzione contributiva per i compensi corrisposti nell’ambito di attività sportive dilettantistiche non discende automaticamente dalla sola natura dilettantistica dell’ente che paga o dal riconoscimento formale del soggetto sportivo, ma richiede la verifica concreta dei presupposti applicativi della norma.
- L’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR può rilevare anche sul piano previdenziale, ma solo se le prestazioni sono effettivamente rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non derivano da un rapporto professionale, da lavoro dipendente o da un’autonoma attività abituale.
- Chi invoca il regime agevolato deve provare che la prestazione è resa in favore di un organismo dilettantistico senza fine di lucro, trova causa nel vincolo associativo, non corrisponde a un obbligo personale distinto e non coincide con l’attività professionale abitualmente esercitata dal prestatore.
- In sede di legittimità, la Corte può censurare l’errore di diritto del giudice di merito che abbia escluso in radice la necessità di accertare la professionalità della prestazione, poiché si tratta di un presupposto decisivo della disciplina fiscale e contributiva invocata.
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