Cassazione Penale, Ordinanza n. 06403/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità oggettiva del reato ascritto ex art. 642 c.p.; (2) vizi di motivazione sulla valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la condanna sarebbe stata fondata su indizi non gravi, precisi e concordanti e in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; (3) omesso esame di un computer che, secondo la difesa, costituiva prova decisiva ai fini dell'assoluzione; (4) censura sul trattamento sanzionatorio, per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e per non avere determinato la pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non autosufficiente il primo motivo, perché privo della specifica enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura. Ha poi considerato non consentiti i motivi centrati sulla diversa lettura delle prove e sulla richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, ribadendo che in sede di legittimità non è possibile sostituire una nuova ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha affermato che non esiste un diritto dell'imputato al minimo edittale e che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale aveva già motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto della contestazione e della censura sul profilo oggettivo, ma la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo è ritenuto generico.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere l'enunciazione specifica degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle censure; la mancanza di tali requisiti comporta genericità e inammissibilità del motivo.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio di commisurazione della pena rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo motiva con l'assenza di elementi positivi; possono essere valorizzati anche i precedenti penali.
Non citato espressamente nel testo, non determinabile.
Non citato espressamente nel testo, ma la doglianza del ricorrente investe la valutazione degli indizi e la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che la Corte ricorda essere non sindacabile come nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente: la mera evocazione di violazione di legge o vizio di motivazione non basta se non sono indicati con precisione i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della critica.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito; il suo sindacato è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico e non manifestamente illogico.
- La scelta, tra più fonti di prova, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve solo esplicitare le ragioni del proprio convincimento.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio rileva in cassazione soltanto se la sua asserita violazione si traduce in una motivazione manifestamente illogica e decisiva, non già quando il ricorrente proponga una diversa valutazione delle prove.
- In tema di pena, non esiste un diritto dell'imputato al minimo edittale; la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere validamente motivato anche con il solo riferimento all'assenza di elementi positivi e ai precedenti penali dell'imputato.
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