Cassazione Penale, Ordinanza n. 01449/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e aspecifici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizi di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la ritenuta recidiva. La Corte rileva però che il motivo era formulato in termini generici e non conteneva una effettiva censura delle ragioni poste dalla decisione impugnata a fondamento della quantificazione della pena e del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva. La motivazione della corte territoriale aveva infatti spiegato sia l'adeguatezza della pena concretamente determinata sia la correttezza del riconoscimento della recidiva in ragione del ritenuto incremento della capacità a delinquere.
Norme richiamate
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in ragione del palesato incremento della capacità a delinquere.
La pena in concreto determinata è stata considerata adeguata dal giudice di merito e tale valutazione non è stata validamente censurata in cassazione.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, perché non si correlano alle ragioni della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera enunciazione di un vizio, senza indicare dove e perché la decisione sia errata, integra genericità e aspecificità.
- È inammissibile il ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio senza spiegare la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure svolte.
- La valutazione di adeguatezza della pena e il giudizio sulla recidiva, se sorretti da motivazione non manifestamente illogica, non possono essere aggrediti con deduzioni meramente assertive.
- La ritenuta recidiva può essere giustificata dal giudice di merito mediante riferimento all'incremento della capacità a delinquere desunta dalla concreta vicenda criminosa.
Come è indicizzato
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