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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata confermava la condanna pronunciata in primo grado per una dichiarazione mendace resa ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002, sostenendo l'errata individuazione dell'elemento soggettivo del reato; 3) motivazione illogica e apparente per non avere considerato la documentazione ISEE, nella quale risultava correttamente indicata la composizione del nucleo familiare, da cui la difesa pretendeva di ricavare l'assenza di dolo o un mero errore/disattenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi secondo e terzo riproponessero censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica: la Corte territoriale aveva accertato, anche mediante verifiche della Guardia di Finanza, la falsità della dichiarazione sul reddito del nucleo familiare e aveva logicamente escluso l'ignoranza da parte del ricorrente dei redditi percepiti dal fratello convivente. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il primo motivo, perché la Corte di merito aveva motivato in modo coerente sulla gravità del fatto, valorizzando sia l'avvenuta ammissione al beneficio sia il rilevante superamento della soglia reddituale prevista dalla legge (dichiarazione di euro 9.322,40 a fronte di redditi effettivi pari a euro 16.250,07). Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsa indicazione dei presupposti reddituali integra il reato; la Corte valorizza la falsità della dichiarazione e l'elemento soggettivo desumibile dalla consapevolezza dei redditi del nucleo familiare.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito evidenzi una condotta connotata da apprezzabile gravità, anche per il significativo superamento della soglia reddituale prevista per il beneficio.

  • art. 115 d.P.R. 115/92

    Richiamato dalla difesa come riferimento normativo del reato contestato; il testo della decisione indica tuttavia l'art. 95 d.P.R. 115/2002.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'elemento soggettivo del reato di falsa dichiarazione per ottenere il patrocinio a spese dello Stato può essere desunto in via logica dalla conoscenza, da parte del richiedente, delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare e dall'oggettiva falsità dei dati dichiarati.
  • La mera correttezza formale di alcuni dati ISEE, come l'indicazione della composizione del nucleo familiare, non esclude di per sé il dolo né dimostra un errore scusabile, se la dichiarazione è comunque falsa quanto ai redditi rilevanti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito motivi in modo non illogico sulla gravità concreta della condotta, valorizzando il notevole scostamento tra reddito dichiarato e reddito effettivo e l'indebita fruizione del beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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