Cassazione Penale, Ordinanza n. 03277/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, dichiarandone inammissibili le richieste per tardivo deposito della memoria. La sentenza di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico atto nell'interesse di entrambi, censure sulla prova della responsabilità penale per il reato contestato. La Corte rileva che i motivi sono generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze, inoltre, mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni non consentite nel giudizio di cassazione. La Corte osserva anche che il dedotto travisamento della prova non è decisivo né idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, trattandosi al più di minime incongruenze o di contestazioni attinenti all'interpretazione dei dati processuali, insindacabile in sede di legittimità. È menzionata anche la parte civile Vittoria Assicurazioni S.p.a., la cui memoria è però stata depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p., con conseguente inammissibilità delle relative richieste.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della contestazione; i ricorsi investono la prova della responsabilità per tale reato, ma la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza determina inammissibilità del ricorso.
La memoria della parte civile è stata depositata oltre il termine previsto, con conseguente inammissibilità delle richieste svolte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio né una diversa comparazione delle prove, salvo che sia dedotto un travisamento della prova decisivo e idoneo a rompere la tenuta logica complessiva della motivazione.
- Il travisamento della prova è rilevante solo se l'errore incide in modo decisivo sull'intero ragionamento probatorio; incongruenze minime o contestazioni sull'interpretazione degli elementi processuali non sono sufficienti.
- La mancanza di specificità del motivo va apprezzata anche quando l'impugnazione non si confronta con le argomentazioni centrali della decisione impugnata, ignorandone le spiegazioni essenziali.
- Il deposito tardivo della memoria della parte civile comporta l'inammissibilità delle richieste in essa contenute.
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