Cassazione Penale, Ordinanza n. 34599/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per omissione di prestare assistenza a seguito di sinistro stradale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato la sua versione difensiva: dopo l'incidente si sarebbe allontanato per paura, perché la propria auto era stata accerchiata da un gruppo di giovani che inveiva contro di lui, e poi si sarebbe recato presso una stazione dei carabinieri vicino alla propria abitazione per riferire di essere rimasto coinvolto nell'incidente; tale aggressione sarebbe stata confermata da un testimone a discarico. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la successiva presentazione ai carabinieri aveva comunque consentito la sua identificazione; ha inoltre contestato che nella valutazione della gravità dell'offesa si fosse dato rilievo al mancato accertamento delle condizioni di salute delle persone ferite, osservando che non gli era stata contestata la violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza di una situazione di pericolo tale da giustificare la fuga, evidenziando che solo un teste aveva riferito di colpi sferrati al veicolo e che l'imputato si era limitato a parlare di persone che inveivano contro di lui; inoltre, la presentazione ai carabinieri era avvenuta quando i rilievi della polizia municipale erano già terminati e in presenza di telecamere che avevano ripreso il sinistro. Il motivo è stato quindi ritenuto una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il giudizio di merito sulla gravità della condotta, sottolineando che l'imputato aveva abbandonato le due persone offese ferite sulla carreggiata senza accertarsi delle loro condizioni; ha osservato che la successiva presentazione ai carabinieri non era stata ritenuta idonea a incidere su tale valutazione. Ha poi ricordato che, dopo la riforma dell'art. 131-bis c.p., la condotta successiva al reato può essere valorizzata solo nel giudizio complessivo sull'entità dell'offesa e non può da sola rendere tenue un'offesa che tale non era al momento del fatto. Poiché anche questo motivo non si confrontava realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice del reato contestato, relativo all'obbligo di fermarsi/prestare assistenza in caso di sinistro stradale, per la quale è stata confermata la condanna di merito
art. 189, comma 7, cod. strada
richiamato dalla difesa per sostenere che non fosse stata contestata la specifica violazione relativa agli obblighi successivi al sinistro; la Corte non fonda su tale rilievo l'accoglimento del ricorso
la condotta successiva al reato può essere considerata nel giudizio complessivo sulla particolare tenuità del fatto, ma non può da sola trasformare in tenue un'offesa che non lo era al momento della commissione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato come fonte delle modifiche all'art. 131-bis c.p. che ampliano il rilievo della condotta successiva al reato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo puntuale le emergenze istruttorie e la censura non si confronti con tale motivazione.
- La deduzione di una situazione di pericolo o di una giustificazione della condotta deve essere supportata da un effettivo confronto con la motivazione della decisione di merito; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, la condotta successiva alla commissione del reato è valutabile solo all'interno del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa e non può, da sola, rendere tenue un fatto che, per modalità e gravità, non lo era al momento della consumazione.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità possono rilevare anche le conseguenze della condotta omissiva o commissiva sulle persone offese, compreso l'abbandono dei feriti senza verifica delle condizioni, quale indice della gravità complessiva dell'offesa.
- La mancata contestazione di una specifica disposizione del codice della strada non esclude di per sé la valutazione della gravità della condotta ai fini dell'art. 131-bis c.p., se la motivazione si fonda su elementi autonomi e pertinenti alla lesione del bene giuridico tutelato.
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