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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17759/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura di materiali per un appalto pubblico eseguito in RTI. Una società mandataria/fornitrice e il creditore avevano sottoscritto una scrittura privata transattiva, poi integrata, autorizzata dal Tribunale nel corso di un concordato preventivo con riserva. In base all'accordo il creditore rinunciava alle pretese derivanti dal contratto di appalto e manlevava la controparte da responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera. Successivamente il creditore chiedeva l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito risarcitorio sostenendo che la fornitrice avesse taciuto vizi occulti dei tubi/materiali forniti, emersi da ATP e CTU, con conseguenti costi di sostituzione. Il Tribunale aveva escluso il credito di altro creditore e accolto l'opposizione del creditore odierno resistente, ritenendo la fornitura affetta da vizi occulti e la condotta della società in concordato dolosamente connotata. Il fallimento ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) errata applicazione del dolo eventuale e delle norme su dolo/illecito e prove, sostenendo che il dolo eventuale rileverebbe solo per l'annullamento e non per la responsabilità contrattuale; (2) errata imputazione della responsabilità alla società poi fallita invece che al fornitore a monte, oltre alla dedotta conoscibilità dei vizi da parte del creditore; (3) violazione delle norme sulla prededuzione nel concordato, perché il credito deriverebbe da fatti anteriori alla domanda e comunque non sarebbe funzionale né autorizzato dal Tribunale, essendo la mancata comunicazione degli esiti di laboratorio estranea all'atto autorizzato; (4) vizi motivazionali sulla ritenuta consecuzione tra concordato e fallimento. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e il quarto, ma ha accolto il terzo: la prededuzione non può estendersi a crediti o rapporti non espressamente dedotti nell'accordo autorizzato ex art. 161, comma 7, l.fall.; se l'atto autorizzato riguarda vizi/difetti noti o conoscibili al momento dell'accordo, non copre i vizi occulti non emersi e non rappresentati al giudice in sede di autorizzazione. Il credito risarcitorio, in quanto derivante da disfunzioni negoziali non oggetto del vaglio autorizzativo, non poteva essere collocato in prededuzione. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso del fallimento, ha rigettato gli altri tre motivi e ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che la prededuzione non può coprire un credito risarcitorio fondato su vizi occulti e su condotte non specificamente sottoposte all'autorizzazione giudiziale dell'accordo transattivo in costanza di concordato preventivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per il quarto motivo relativo al vizio di motivazione.

  • art. 1439 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'uso del dolo eventuale come fonte di responsabilità o di invalidità contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte chiarisce però che la decisione di merito non era fondata su responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non è norma posta a base della ratio decidendi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte reputa inammissibili le censure che miravano a rivalutare il fatto.

  • art. 1490 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte osserva che la decisione impugnata era centrata sulla responsabilità contrattuale per vizi occulti della fornitura.

  • art. 1667 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; non è norma decisiva nella ratio della sentenza.

  • art. 1975 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione decisiva.

  • art. 161, settimo comma, l.fall.

    norma centrale: l'autorizzazione giudiziale dell'atto compiuto in concordato consente la prededuzione solo per i crediti espressamente dedotti e valutati nell'istanza autorizzativa.

  • art. 111, secondo comma, l.fall.

    richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione; la Corte delimita la prededuzione ai crediti derivanti dall'atto autorizzato e non a rapporti estranei al perimetro autorizzato.

Massime di principio

  • Quando un atto negoziale è autorizzato dal tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall. in costanza di concordato preventivo, la prededuzione dei crediti che ne derivano opera solo entro il perimetro delle prestazioni, dei rischi e delle conseguenze espressamente sottoposti al vaglio autorizzativo.
  • La prededuzione non può estendersi a crediti risarcitori fondati su disfunzioni negoziali, inadempimenti o vizi occulti non rappresentati al giudice al momento dell'autorizzazione dell'accordo.
  • Le censure di legittimità che contestano l'accertamento della conoscibilità dei vizi, la ricostruzione del fatto o l'attribuzione della responsabilità a un soggetto piuttosto che a un altro sono inammissibili se mirano solo a una rivalutazione del merito.
  • La clausola di manleva e la transazione autorizzata coprono i vizi o le controversie conosciute e dedotte nell'accordo, ma non possono essere automaticamente estese a difetti occulti emersi successivamente e non contemplati nell'istanza di autorizzazione.
  • La consecuzione tra concordato preventivo e fallimento può essere affermata con motivazione sintetica ma comprensibile quando il passaggio tra le procedure è temporalmente ravvicinato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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