Cassazione Civile, Ordinanza n. 07023/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il curatore del fallimento di una società in liquidazione ha promosso azione revocatoria, sotto diversi profili, nei confronti della banca e di una compagnia assicurativa, contestando un pegno costituito a garanzia dei debiti della società verso la banca. Il tribunale ha accolto la domanda, qualificando il vincolo come pegno regolare; la corte d'appello ha poi rigettato l'appello della banca, confermando la decisione di primo grado e ritenendo non ostativa l'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 170/2004. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more ha depositato istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., poi accettata dal fallimento anche quanto alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente. Ha altresì escluso la regolazione delle spese e ha negato il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso di rinuncia accettata dal controricorrente il giudizio va dichiarato estinto.
Richiamato nella controversia di merito come disciplina ritenuta non ostativa alle azioni revocatorie proposte contro il pegno costituito a garanzia dei debiti sociali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è luogo a provvedere sulle spese se le parti hanno regolato espressamente anche tale profilo o se la Corte non ritiene di doverle porre a carico di alcuno.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile non può essere esteso in via analogica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
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