Cassazione Penale, Sentenza n. 12653/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava vizio di motivazione e violazione di legge (richiamando artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.), sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la prova rinvenuta sul computer della coimputata (annotazione di polizia giudiziaria contenente matricole di altri militari), omesso di valutare l'ipotesi che altri militari avessero utilizzato il PC dell'imputato (profili anonimi indicati come public e KINagSvc), contraddizioni sulla qualificazione del dolo (dolo diretto vs dolo eventuale) in relazione all'uso di password memorizzate, e uso indebito di massime di esperienza in ordine ai tabulati telefonici e alla messaggistica tramite l'app KIK.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile la presunta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e ha qualificato le doglianze di motivazione come aspecifiche e non idonee a dimostrare un travisamento della prova tale da disarticolare il complesso probatorio, formato da plurimi indizi concordanti (accessi con matricola e password dell'imputato, messaggi KIK recuperati, tabulati telefonici coerenti, riscontri sulla Kronos). La Corte ha inoltre valutato legittimo il ricorso a massime di esperienza purché non congetturali e ritenuto congrua la motivazione sulla non plausibilità dell'ipotesi alternativa (accessi compiuti da altri militari o da estranei). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; la condanna di responsabilità confermata nei precedenti gradi resta efficace; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento della somma a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma utilizzata per la contestazione degli accessi abusivi aggravati alle banche dati; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che gli accessi contestati rientrassero in questa fattispecie sulla base degli indizi raccolti.
Norma sul delitto di rivelazione di segreto d'ufficio: contestata e ritenuta in relazione alla illecita comunicazione di dati estratti dalle banche dati a società di investigazioni.
Regole sulla valutazione della prova invocate dal ricorrente; la Cassazione ricorda che l'asserito malgoverno di tali regole non è automaticamente deducibile come violazione di legge ai fini dell'art. 606 cod. proc. pen., salvo specificità idonee a dimostrare illogicità manifesta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova in appello; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la deduzione di violazioni di legge derivanti dal mero dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto a un giusto processo; la Cassazione non ha ritenuto sussistente violazione che giustificasse l'accoglimento del ricorso.
Norma che delimita le materie deducibili in cassazione; la Corte ha applicato tale articolo per escludere la deducibilità di generiche censure sulla valutazione della prova processuale.
Richiamato in tema di regole di giudizio: la Cassazione osserva che l'inosservanza di regole di valutazione non sempre produce invalida¬zione deducibile in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali del ricorso in cassazione; la Corte osserva che il ricorso era enunciato nei limiti richiesti dalla disciplina attuativa.
Norma sul trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto senza intervento delle parti ai sensi della disciplina aggiornata (d.lgs. n. 150/2022).
Norma che prevede l'obbligo di pagare le spese a seguito di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di contributo.
Modifica normativa richiamata in relazione alla procedura di trattazione del ricorso senza le parti.
Modifica richiamata in relazione all'art. 616 cod. proc. pen. e alle conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse censure generiche sulla valutazione della prova: il motivo deve essere specifico e dimostrare un travisamento della prova idoneo a disarticolare il quadro indiziario.
- La deducibilità di violazioni di norme processuali in cassazione è limitata dall'art. 606 cod. proc. pen.; molte doglianze attinenti al 'mal governo' delle regole di valutazione della prova non sono ammissibili se non correlate a nullità o violazioni espressamente rilevanti.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di merito è ristretto: può rilevare solamente illogicità manifesta, contraddittorietà o omissioni gravi nella motivazione che incidano sulla correttezza del percorso argomentativo.
- Il travisamento di un singolo elemento probatorio non è sufficiente se non incide sulla coesione del complesso probatorio corroborato in doppia conforme; bisogna dimostrare che l'errore rende la motivazione illogica in modo irrimediabile.
- L'uso di massime di esperienza è legittimo se fondato su riscontri empirici e non su mere congetture; la loro adozione va comunque motivata e non può sostituire prove concrete.
- Prove informatiche e di messaggistica (es. applicazioni come KIK) possono avere rilevanza, soprattutto se ricostruite tramite analisi forense e corroborate da altri elementi (tabulati, corrispondenze temporali, riscontri esterni).
- Se l'imputato prospetta ipotesi alternative (uso del dispositivo da parte di altri), la difesa deve proporre elementi concreti che rendano plausibile tale alternativa; mere deduzioni astratte o generiche non sono sufficienti.
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