Sentenza del 16/07/2024 n. 19620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e annullato la cartella TARI 2017 relativa agli uffici e magazzini della società a S. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che precedenti giudicati tra le parti, relativi alle annualità 2009-2010 e 2012-2013, precludessero una diversa decisione. Il secondo contestava che la società avesse provato i presupposti dell’esenzione per rifiuti speciali non assimilabili: individuazione delle superfici interessate, produzione prevalente di imballaggi terziari e relativo smaltimento autonomo. Il terzo sosteneva che i locali fossero imponibili ai fini TARI, anche in caso di smaltimento in proprio, poiché i rifiuti sarebbero assimilati agli urbani e il servizio comunale era istituito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: i giudicati sulle diverse annualità non erano vincolanti perché la tipologia dei rifiuti prodotti e l’esito della prova possono variare di anno in anno e non costituiscono elementi fattuali stabili. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva riconosciuto la produzione di imballaggi terziari soprattutto sulla base della natura dell’attività logistica e della denuncia, senza un accertamento concreto delle superfici, dei rifiuti effettivamente prodotti e del loro autosmaltimento. Spetta invece alla contribuente provare i presupposti dell’esenzione o riduzione, anche mediante documentazione idonea, quali formulari e MUD, nonché contratti e fatture di operatori autorizzati. La sentenza è stata cassata sui motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo
Il giudicato su un’annualità può estendersi ad altre annualità solo per fatti o qualificazioni stabili nel tempo. Non preclude un nuovo accertamento quando la questione dipende da circostanze variabili, come la natura dei rifiuti prodotti o la prova del loro smaltimento.
Art. 1, comma 649, legge n. 147/2013
L'operatività della cause di riduzione o esenzione dall'imposta in ragione della produzione su 'determinate' superfici di 'determinati' rifiuti, costituendo deroga al principio di generale imponibilità delle aree detenute, non scaturisce dunque in maniera automatica in base alla sola deduzione delle previste e corrispondenti situazioni di fatto, ma deve essere provata dal contribuente con riguardo sia alla natura dei rifiuti (sulla base dei formulari di identificazione dei rifiuti stessi e dell'altra documentazione idonea), sia alle specifiche superfici ed estensioni che, all'interno dell'insediamento produttivo, generano proprio questi rifiuti (anche se, vertendosi di Tari, in maniera non esclusiva ma quantomeno continuativa e prevalente), sia - ancora - all'effettivo autosmaltimento mediante il loro affidamento ad operatori autorizzati terzi (MUD, contratti, fatture, bolle ecc...).
L’esenzione o riduzione per rifiuti speciali richiede una prova concreta e riferita all’annualità contestata: occorre dimostrare quali rifiuti sono prodotti, su quali superfici e che sono effettivamente smaltiti autonomamente tramite operatori autorizzati. La sola descrizione dell’attività svolta o l’indicazione generica dei magazzini non basta.
Art. 1, comma 646, primo periodo, legge n. 147/2013
il presupposto del tributo è dato dall'occupazione o conduzione di locali ed aree produttive di rifiuti, in modo tale che se è vero, in linea generale, che è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria (a cominciare dall'attivazione del servizio di raccolta sul territorio comunale), altrettanto indubbio è che è invece "onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale"
L’Amministrazione deve provare la fonte dell’obbligazione tributaria, compresa l’attivazione del servizio di raccolta; il contribuente deve invece dimostrare i fatti che fondano l’esenzione o la riduzione richiesta.
onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
L’onere della prova dei presupposti dell’esenzione o della riduzione TARI grava sul contribuente, in quanto si tratta di una deroga alla regola generale di imponibilità.
Massime di principio
- Per una tassa periodica, un giudicato relativo ad annualità precedenti non vincola automaticamente quelle successive: occorre che riguardi elementi fattuali o giuridici stabili e durevoli, non condizioni suscettibili di variare nel tempo.
- La natura dell’attività economica, da sola, non dimostra quali rifiuti siano stati prodotti né la loro prevalenza: la prova deve riguardare concretamente la specifica annualità e le superfici interessate.
- Chi invoca l’esenzione o la riduzione TARI per rifiuti speciali deve documentare la tipologia dei rifiuti, le aree che li producono in modo continuativo e prevalente e l’effettivo smaltimento tramite operatori autorizzati.
- La denuncia delle superfici o la documentazione generale di gestione dei rifiuti, considerata isolatamente, può non essere sufficiente: in caso di contestazione servono elementi documentali coerenti e specifici, tra cui formulari, MUD, contratti e fatture.
- L’ente impositore deve provare i presupposti della pretesa, incluso il servizio di raccolta; il contribuente deve provare i fatti che fondano l’esenzione o la riduzione.
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