Cassazione Penale, Ordinanza n. 32115/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua penale responsabilità per condotte riferite a un veicolo in suo possesso sul quale erano state apposte targhe non corrispondenti al mezzo, che risultava anche oggetto di furto, con conseguente ostacolo all'identificazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la motivazione fosse mancante, contraddittoria e illogica quanto alla responsabilità penale e chiedendo la riqualificazione nel reato più tenue di cui all'art. 648-bis c.p.; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che la diversa riqualificazione del fatto avrebbe comportato tale esito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze di fatto già esaminate in appello e volte a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo generico e aspecifico, anche perché fondato su una richiesta di riqualificazione già disattesa dalla Corte territoriale e non adeguatamente confrontato con la motivazione d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e approfondita, avendo valorizzato la presenza di targhe non corrispondenti alla vettura in possesso del ricorrente, vettura risultata rubata e quindi più difficilmente identificabile. Ha inoltre rilevato che la censura sulla prescrizione era generica, perché non proposta in appello e comunque dipendente da una riqualificazione del fatto che la Corte territoriale aveva espressamente escluso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come ipotesi più tenue rispetto alla qualificazione contestata; la Corte non accoglie la richiesta di riqualificazione e considera la censura inammissibile perché di fatto e reiterativa.
richiamato dal ricorrente quale possibile riqualificazione del fatto; la Corte rileva che la relativa richiesta era già stata espressamente disattesa in appello e non può fondare una censura ammissibile in cassazione.
non è citato espressamente nel testo, ma il vizio denunciato attiene ai limiti del ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione del fatto e della prova in sede di legittimità.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, a ottenere una nuova lettura degli elementi probatori o una diversa ricostruzione del fatto già esaminato dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura generica o meramente reiterativa di questioni già dedotte in appello senza confutazione puntuale delle argomentazioni del giudice territoriale.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può essere utilmente prospettata in cassazione se costituisce una questione nuova, non devoluta in appello, e se presuppone una diversa valutazione fattuale non consentita al giudice di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →