Ordinanza n. 1876/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) dell’Informativa Antimafia Interdittiva e diniego di iscrizione della ricorrente società nella cd. “white list”, adottata dalla Prefettura di Napoli -OMISSIS- prot. -OMISSIS-b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare tutti gli atti istruttori acquisiti ai fine della adozione del provvedimento ostativo, quali: - missiva n.-OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri; - missiva n.-OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri; - missiva n. -OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri; - missiva n. -OMISSIS-; dei verbale della seduta del GIA del -OMISSIS-; c) nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società- ivi incluso: d) il provvedimento adottato dal Comune di Quarto di rescissione del contratto ( scrittura privata Protocollo n. -OMISSIS- ed ordine di sospensione ad horas di tutte le attività di cui all’appalto relativo all’ “Accordo quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione ordinaria con interventi di ripristino straordinari delle strade comunali -OMISSIS- -OMISSIS-CIG -OMISSIS-”, comunicato con nota prot. -OMISSIS-– che si impugna anch’essa se ed in quanto possa occorrere-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva e diniego di iscrizione nella white list, nonché il conseguente provvedimento del Comune di Quarto di rescissione del contratto d'appalto e sospensione immediata delle attività
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione nella white list adottati dalla Prefettura di Napoli, unitamente agli atti istruttori e al provvedimento comunale conseguenziale di rescissione del contratto d'appalto. La censura cautelarmente esaminata riguarda la violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L'amministrazione aveva inviato una comunicazione preventiva, alla quale la società aveva risposto con memoria difensiva e documentazione; tuttavia, dopo tale memoria, la posizione dell'impresa era stata nuovamente esaminata dal Gruppo Interforze Antimafia in ragione della sopravvenuta informativa interdittiva emessa dalla Prefettura di Frosinone nei confronti della società. Tale sopravvenienza, valorizzata nel provvedimento impugnato come elemento particolarmente rilevante degli indizi di infiltrazione mafiosa, non era stata previamente comunicata alla ricorrente e non aveva determinato la riattivazione del contraddittorio. Il provvedimento prefettizio, inoltre, non appariva motivare specificamente le ragioni della mancata riattivazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, richiamando l'orientamento secondo cui anche l'omessa comunicazione parziale, nell'avviso previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, di circostanze indiziarie poi valorizzate nella decisione finale può integrare violazione della norma e condurre all'annullamento dell'interdittiva. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'interdittiva determinava in concreto la cessazione immediata dell'attività imprenditoriale, la risoluzione del contratto con il Comune di Quarto e un grave pregiudizio per l'impresa e per i livelli occupazionali. Ha quindi accolto la domanda cautelare e disposto la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati, comprendendo anche la rescissione comunale quale atto conseguenziale all'informativa prefettizia. L'amministrazione conserva la facoltà di riattivare senza indugio il procedimento, inviando alla società una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, con riferimento alla sopravvenuta interdittiva della Prefettura di Frosinone. La trattazione di merito è stata fissata al 5 maggio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
anche una “parziale omessa comunicazione nell’avviso” ex art. 92, comma 2-bis, d.Lgs. n. 159 del 2011 “di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla Prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo” può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto
La comunicazione preventiva deve consentire un contraddittorio effettivo anche rispetto alle circostanze indiziarie sopravvenute o comunque successivamente valorizzate dall'amministrazione; la loro mancata comunicazione può viziare l'informativa interdittiva.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e consente la sospensione degli effetti degli atti impugnati in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel procedimento finalizzato all'adozione di un'informativa antimafia interdittiva, il contraddittorio preventivo deve riguardare anche le circostanze indiziarie sopravvenute o acquisite dopo la prima comunicazione e successivamente valorizzate nella decisione finale; prima di concludere il procedimento, l'amministrazione deve riattivare il contraddittorio, salvo fornire una specifica motivazione sulle ragioni della sua mancata riattivazione.
- La mancata comunicazione, anche parziale, di un elemento indiziario rilevante poi posto a fondamento dell'informativa antimafia può integrare violazione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e determinare l'annullabilità del provvedimento interdittivo.
- In sede cautelare, il fumus derivante dalla possibile violazione del contraddittorio preventivo e il pregiudizio consistente nella cessazione immediata dell'attività d'impresa, nella risoluzione del contratto pubblico e nella compromissione dei livelli occupazionali giustificano la sospensione dell'informativa antimafia e degli atti conseguenziali.
- La sospensione cautelare dell'informativa antimafia non impedisce all'amministrazione di riattivare il procedimento, nel rispetto del contraddittorio, con riferimento a elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della valutazione prefettizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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