Cassazione Civile, Ordinanza n. 29441/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di carburante ceduto da una società originaria a una successiva cessionaria. La società somministrata ha ottenuto a Roma un decreto ingiuntivo per somme che assumeva dovute in forza di sconti sul carburante non applicati dalla cessionaria; il decreto è stato opposto dalla società fornitrice, che ha eccepito l’incompetenza territoriale di Roma in favore di Brescia. Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione e ha revocato il decreto, ma non ha deciso sulla domanda restitutoria proposta dall’opponente, relativa alla somma pagata in esecuzione provvisoria del decreto. Successivamente la società fornitrice ha ottenuto a Prato un nuovo decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto pagato, sostenendo l’indebito oggettivo derivante dalla caducazione del titolo. Opposto anche questo decreto, il Tribunale di Prato ha dichiarato la propria incompetenza per continenza in favore del Tribunale di Brescia, ritenendo che la causa restitutoria e la causa di pagamento del credito da fornitura fossero tra loro speculari e interdipendenti. La ricorrente ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19 e 39 c.p.c., sostenendo che non vi fosse continenza ma due domande del tutto diverse per petitum e causa petendi, e che il Tribunale di Prato, competente per territorio e investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non avrebbe dovuto declinare la competenza in forza dell’art. 645 c.p.c.; la resistente ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto sussistente un rapporto di continenza tra le due cause, non solo in senso stretto ma nella forma della continenza per specularità, poiché la fondatezza della pretesa della società fornitrice sarebbe incompatibile con quella restitutoria della società cessionaria e le due domande derivano dal medesimo rapporto negoziale di fornitura. Ha inoltre affermato che la traslazione della causa per continenza può avvenire solo se il giudice preventivamente adito sia competente per entrambe le domande, circostanza verificata nel caso di specie in relazione al Tribunale di Brescia. Ha escluso che l’art. 645 c.p.c. impedisca l’applicazione dell’art. 39 c.p.c., osservando che la competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non viene spostata, ma che, in presenza di continenza, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, revocarlo e rimettere le parti davanti al giudice preventivamente adito e competente per entrambe le controversie. È stata quindi confermata la competenza per continenza del Tribunale di Brescia, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come criterio di competenza territoriale della persona giuridica, rilevante per individuare il giudice territorialmente competente
richiamato come ulteriore criterio di collegamento territoriale, utilizzato per affermare la competenza del Tribunale di Brescia
art. 38, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel senso che la traslazione della causa per continenza è possibile solo se il giudice preventivamente adito è competente per entrambe le cause
interpretato nel senso che la continenza ricorre anche quando le domande siano fondate sul medesimo rapporto negoziale e siano tra loro speculari o interdipendenti, anche senza piena identità di petitum e causa petendi
ritenuto non ostativo alla dichiarazione di continenza; la competenza funzionale per l’opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce l’applicazione dell’istituto della continenza
richiamato quale base della domanda restitutoria conseguente alla caducazione del titolo esecutivo provvisorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La continenza tra cause sussiste non solo quando vi sia identità di parti e causa petendi con differenza quantitativa del petitum, ma anche quando le domande siano fondate sul medesimo rapporto negoziale e risultino tra loro speculari o interdipendenti, in modo che la decisione dell’una incida necessariamente sull’altra.
- Ai fini della traslazione della causa per continenza, il giudice preventivamente adito deve essere competente sia per la causa già pendente sia per quella successivamente proposta; in mancanza di tale doppia competenza, la continenza non determina lo spostamento della causa.
- L’opposizione a decreto ingiuntivo attribuisce una competenza funzionale al giudice dell’opposizione, ma tale regola non impedisce al giudice di rilevare la continenza con altra causa pendente e di rimettere entrambe le controversie al giudice preventivamente adito e competente per entrambe.
- Quando il decreto ingiuntivo sia emesso in una causa che risulti in continenza con altra già pendente davanti a un diverso giudice competente, il giudice dell’opposizione deve revocare il decreto e dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito.
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