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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rissa aggravata e le connesse sanzioni. AYUB Mohammed e NABI M Noor deducono vizi di motivazione per mancato esame della tesi difensiva e affidamento su generiche dichiarazioni di polizia, nonché errori nella quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e nella comparazione delle circostanze ai sensi dell'art. 62-bis c.p. CHODUARY contesta la mancata acquisizione della querela (art. 603 c.p.p.), che secondo lui escluderebbe la sua responsabilità, lamentando altresì violazione del diritto di difesa e la esclusione del suo ruolo di parte civile per la mancata identificazione del singolo autore delle lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto le censure di AYUB e NABI generiche e non idonee a scalfire la doppia conforme di merito, confermando la valutazione probatoria e l'attribuzione della partecipazione alla rissa. Ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso di CHODUARY, rilevando che la querela menzionata era già acquisita come prova testimoniale e che la richiesta di riassunzione istruttoria non ha dimostrato la decisività del mezzo; inoltre la Corte ha escluso che emergessero ragioni per rivedere la ricostruzione dei fatti. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La norma sulla quantificazione della pena è stata oggetto di censura dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che la determinazione numerica rientri nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma relativa al confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti è stata richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di equivalenza operata dal giudice del merito purché sorretta da sufficiente motivazione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocata per ottenere riassunzione o acquisizione della querela come prova nuova; la Corte ha precisato che la riassunzione richiede la dimostrazione della decisività del mezzo e la necessità dell'assunzione, altrimenti la richiesta è infondata

  • art. 499, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamata come base per l'utilizzo del contenuto della querela quale 'aiuto alla memoria' durante la deposizione testimoniale; la Corte ha confermato che dichiarazioni presenti nel fascicolo possono essere richiamate in tal senso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • In casi di rissa tra gruppi, per ottenere l'assoluzione è necessario dimostrare con elementi probatori concreti e non meramente alternativi che il singolo imputato non ha partecipato; valutazioni contrapposte del merito difficilmente sono ribaltate in Cassazione
  • Le questioni sulla quantificazione della pena e sul confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti costituiscono valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se carenti di motivazione o manifestamente illogiche
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione (art. 603 c.p.p.) richiede la dimostrazione della decisività delle prove nuove o da riassumere; senza tale dimostrazione la domanda è inammissibile
  • Il contenuto di una querela può essere utilizzato come aiuto alla memoria in dibattimento (art. 499 c.p.p.), ma la sua esistenza non sostituisce la necessità di provare la decisività di quella prova per rimettere in discussione una condanna
  • Censure generiche e ricostruzioni alternative dei fatti, non sorrette da nuovi elementi probatori decisivi, tendono a essere dichiarate inammissibili in Cassazione e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni per colpa processuale

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