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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01518/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 18 giugno 2024. La Corte non affronta il merito della decisione impugnata, ma rileva che l'atto è stato sottoscritto unicamente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In base a tale vizio formale, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La sentenza di merito non viene descritta nel testo, né sono indicati il reato contestato o altri dettagli fattuali della vicenda sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    come riformulato dalla legge n. 103 del 2017

    L'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    L'autenticazione del legale attesta solo la genuinità della sottoscrizione e la riconducibilità della stessa alla parte privata, ma non sana il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato non è idonea a soddisfare il requisito legale di sottoscrizione, quando manchi la firma del difensore abilitato.
  • L'autenticazione della firma da parte di un avvocato non equivale alla sottoscrizione richiesta dalla legge e non sana il vizio di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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