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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21501/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'intimazione di pagamento notificata nel 2016, con cui venivano richiesti importi riferiti a plurime cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito emessi negli anni precedenti. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente, con annullamento di molte cartelle, mentre restava ferma per altre la ritenuta prova delle notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione. In appello l'opponente aveva contestato: l'idoneità delle sole relate di notifica e degli avvisi di ricevimento a provare la notifica delle cartelle senza deposito degli originali o delle copie; l'idoneità delle sole relate/avvisi a dimostrare la notifica delle intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto la prescrizione; l'idoneità dell'estratto di ruolo a provare la notifica; la pretesa mancata contestazione della documentazione prodotta dall'ente. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2934 c.c., 115, 132 e 360 c.p.c., sostenendo che l'onere probatorio sulla regolare notifica gravasse sull'agente della riscossione e che, in difetto di prova delle notifiche intermedie, alcuni crediti fossero prescritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte sovrapposti e formulati in modo promiscuo, cumulatingo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove; ha altresì precisato che l'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti. Nel merito, ha confermato l'orientamento secondo cui, per provare la notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, non è necessario produrre in giudizio l'originale o la copia autentica della cartella/atto, essendo sufficiente la produzione delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, salvo specifica contestazione di vizi formali o di non corrispondenza; l'estratto di ruolo, da solo, non prova la notifica ma può costituire un principio di prova. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva l'inammissibilità della mescolanza di censure eterogenee riferite ai diversi vizi di legittimità, poiché violazione di legge e vizio motivazionale presuppongono piani di controllo diversi e non cumulabili in modo promiscuo sulla medesima questione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere alla parte diversa da quella su cui grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece mezzo per contestare il convincimento probatorio del giudice di merito.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti, ma la Corte non sviluppa una diversa regola sul punto, limitandosi a respingere le doglianze per inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti; non quando valuti le prove offerte in causa.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per omessa motivazione è respinta perché le censure miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, con onere per quest'ultimo di provare di non averne potuto conoscere il contenuto senza sua colpa.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento o la produzione della copia della cartella con la relazione di notifica; non è necessario il deposito dell'originale o della copia autentica della cartella stessa.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    co.1-quater e comma 1-bis

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, non è ammissibile prospettare la medesima questione cumulando in modo promiscuo violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame, perché ciascun vizio ha presupposti e limiti diversi di deducibilità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia addossato l'onere probatorio alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove operate dal merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non quando attribuisca maggiore o minore forza persuasiva agli elementi istruttori ritualmente acquisiti.
  • Nel giudizio relativo alla riscossione coattiva, la prova della notifica della cartella o dell'intimazione può essere fornita con la relata di notifica e l'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre l'originale o la copia autentica dell'atto, salvo contestazioni specifiche sulla regolarità o sulla veridicità della relata.
  • L'estratto di ruolo, da solo, non prova la notifica degli atti della riscossione, ma può costituire un elemento indiziario o di principio di prova che va completato con la documentazione notificatoria.
  • Se il plico risulta consegnato al domicilio del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., e spetta al destinatario dimostrare di non averne potuto prendere cognizione senza colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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