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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20609/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e di semilibertà. Il ricorrente, tramite difensore avv. Roberto Ghini, censura la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente valutato il contesto familiare e la disponibilità lavorativa e quindi non ha considerato le finalità rieducative della pena

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e reiterativo delle stesse argomentazioni già valutate nel merito dal Tribunale di Sorveglianza, senza specifiche critiche alla motivazione. Il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato: il Tribunale aveva valutato l'indagine socio-familiare e altri elementi fattuali, riscontrando l'assenza di una seria revisione critica del passato delinquenziale e rilevando pendenze giudiziarie recenti, coinvolgimenti in indagini e processi per fatti analoghi e indici di persistenza di comportamenti illeciti e di strumentalità dell'attività lavorativa. Per tali ragioni è stata formulata una prognosi negativa che impedisce l'applicazione di misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale; la sua applicazione richiede una valutazione prognostica sulla personalità e sui comportamenti attuali del condannato per accertare la mancanza di pericolo di recidiva e l'idoneità al reinserimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la norma è stata applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000,00

  • Cass. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)

    Giurisprudenza che afferma la necessità di valutare la condotta successiva del condannato e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole all'affidamento

  • Cass. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (Nicolai)

    Conferma l'orientamento sulla valutazione prognostica basata anche sui comportamenti attuali e sulla necessità di elementi obiettivi favorevoli al reinserimento

  • Cass. Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto)

    Precisazione che non è richiesto il ripensamento completo e provato del passato delinquenziale, ma almeno l'avvio di un processo critico rilevabile da elementi concreti (es. avvio di reinserimento sociale)

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è essenziale dimostrare, oltre alle caratteristiche del reato, comportamenti attuali e dati oggettivi che attestino l'avvio di una revisione critica e di reinserimento sociale; il mero richiamo a legami familiari o a disponibilità di lavoro non è sufficiente se non corredato da elementi concreti
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente la propria valutazione prognostica; un ricorso che si limita a ripetere argomentazioni già esaminate senza contestare puntualmente la motivazione è inammissibile
  • Pregresse o recenti pendenze giudiziarie, indagini o processi per fatti analoghi sono elementi che possono fondatamente sostenere una prognosi negativa e giustificare il diniego di misure alternative
  • La giurisprudenza non richiede la prova assoluta di un cambiamento totale del soggetto, ma la presenza di segnali oggettivi e positivi che rendano verosimile il buon esito dell'affidamento
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è importante formulare motivazioni precise e critiche rispetto alla motivazione impugnata

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