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Sentenza

Sentenza n. 4858/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) n. 22691 del 2024.

Giustizia amministrativa202501998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un permesso di costruire per la ricostruzione di un edificio distrutto da eventi bellici e contro due SCIA relative all'intervento edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado i ricorrenti avevano impugnato il permesso di costruire rilasciato per la ricostruzione di un edificio sito a Roma, nonché due SCIA successive, deducendo la maggiore consistenza del manufatto rispetto all'edificio preesistente e il suo asserito impatto sul contesto urbanistico caratterizzato prevalentemente da villini ed edifici di limitata altezza. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevando che alcuni ricorrenti risiedevano in luoghi lontani dal sito e che, per gli altri, erano stati allegati soltanto in modo generico pregiudizi al decoro architettonico, alla vivibilità e alla viabilità. In appello è stata contestata tale declaratoria, sostenendo che la maggior parte dei ricorrenti sarebbe stata residente, domiciliata o proprietaria di immobili nelle immediate vicinanze e che il pregiudizio sarebbe stato dimostrato dalla documentazione fotografica, dall'abnorme consistenza del fabbricato, alto sei piani, e dall'aumento del carico urbanistico e della viabilità. Le appellate hanno inoltre eccepito la carenza di interesse e la tardività dell'impugnazione del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto l'appello sulla base del difetto di prova di uno specifico, personale, attuale e concreto pregiudizio per ciascun ricorrente, rilevando anche il divieto di introdurre o integrare in appello elementi nuovi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha richiamato il principio secondo cui legittimazione fondata sulla vicinitas e interesse ad agire sono condizioni autonome: la vicinanza all'intervento edilizio non dimostra automaticamente l'interesse, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio derivante dal titolo impugnato. Nel caso concreto, il ricorso originario si limitava a indicare genericamente che i ricorrenti erano abitanti e/o proprietari di immobili nel quartiere Pigneto, senza precisare per ciascuno la qualità, la posizione dell'immobile e il pregiudizio subito. Per due ricorrenti era inoltre emersa l'assenza manifesta di vicinanza, essendo residenti in luoghi lontani dal manufatto. Le ulteriori deduzioni svolte in appello sull'incompatibilità architettonica, sull'aumento del carico urbanistico e sul pregiudizio alla viabilità sono state ritenute generiche e comunque non idonee a integrare la prova mancante, anche in ragione del divieto dei nova in appello. Le spese sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 5.000 per ciascuna parte appellata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire ... implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso

    L'interesse ad agire richiede un'utilità effettiva, personale, attuale e concreta derivante dall'accoglimento della domanda.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c., per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il pregiudizio posto a fondamento dell'interesse al ricorso può essere precisato e comprovato nel corso del processo nel rispetto del contraddittorio processuale, quando la questione sia sollevata dalle controparti o d'ufficio dal giudice.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    divieto dei nova in appello

    Il ricorrente deve provare già in primo grado l'interesse ad agire; in appello non è consentito integrare la prova mediante nuove allegazioni o nuovi elementi diretti a colmare tale carenza.

  • art. 29 c.p.a.

    La parte resistente ha eccepito la tardività dell'impugnazione del titolo edilizio, ma la decisione è stata definita sulla carenza di interesse ad agire e non sulla tardività.

  • Adunanza plenaria n. 22 del 2021

    La vicinitas può individuare la legittimazione a impugnare un titolo edilizio, ma non dimostra automaticamente l'interesse al ricorso, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di un titolo edilizio, la legittimazione fondata sulla vicinitas e l'interesse ad agire sono condizioni autonome: la mera prossimità dell'immobile del ricorrente all'intervento non dimostra automaticamente l'interesse al ricorso.
  • L'interesse ad agire contro un titolo edilizio richiede la prospettazione e la prova di un pregiudizio personale, attuale, concreto e specificamente riconducibile all'intervento contestato, tale da consentire al ricorrente di conseguire un'effettiva utilità dall'eventuale annullamento.
  • Quando il ricorso edilizio è proposto da più soggetti, la sussistenza dell'interesse deve essere verificata con riferimento alle singole posizioni, indicando per ciascun ricorrente la qualità posseduta, la collocazione dell'immobile e il pregiudizio concretamente subito.
  • Deduzioni generiche sull'incompatibilità architettonica, sull'aumento del carico urbanistico, sulla vivibilità o sulla viabilità non sono sufficienti a dimostrare l'interesse ad agire se non sono collegate in modo specifico alla posizione del singolo ricorrente e agli effetti dell'intervento.
  • La prova dell'interesse ad agire deve essere fornita in primo grado; il divieto dei nova in appello impedisce di integrare successivamente, mediante nuove allegazioni o documenti, la prova dello specifico pregiudizio originariamente carente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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