Cassazione Civile, Ordinanza n. 07803/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione prestata per garantire anticipazioni bancarie concesse a una società. In appello era stata confermata la tesi secondo cui un successivo documento sottoscritto da un altro fideiussore e legale rappresentante della società, in data 9-24 aprile 2013, non costituiva mera rateizzazione del debito originario ma una nuova garanzia personale, con conseguente imputazione del pagamento di euro 142.000 a tale nuovo impegno e non alla fideiussione originaria del ricorrente. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell'art. 1937 c.c., sostenendo che dal documento non emergeva alcuna nuova garanzia ma solo una dilazione/rateizzazione dell'obbligo già garantito; 2) vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'intimazione di pagamento ai fideiussori, l'indicazione del pagatore come fideiussore e il riconoscimento della banca; 3) violazione degli artt. 1185 e 1957 c.c., perché il pagamento sarebbe stato anticipato e avrebbe dovuto essere imputato alla fideiussione originaria; 4) violazione dell'art. 1193 c.c., poiché il debitore avrebbe potuto imputare il pagamento al debito da lui scelto e la Corte non avrebbe potuto attribuirgli una diversa finalità. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato per contestare, in via pregiudiziale, la qualificazione della garanzia come non autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente formulate come violazioni di norme o vizi motivazionali, mirassero in realtà a sovvertire l'interpretazione del documento del 9-24 aprile 2013 compiuta dal giudice di merito, ossia a sostituire una diversa lettura negoziale a quella ritenuta plausibile in appello. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando si prospetti soltanto un'alternativa interpretativa. Ha inoltre precisato che i fatti decisivi, ai fini del vizio motivazionale, devono essere fatti storici e non semplici elementi istruttori. Conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso principale ha reso assorbito il ricorso incidentale della banca. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
I criteri ermeneutici sono richiamati per contestare l'interpretazione del documento negoziale, ma la Corte ritiene che la doglianza si risolva in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative, non consentita in cassazione.
Invocato per sostenere un'interpretazione conservativa del documento; la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile come critica di fatto all'interpretazione di merito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione del negozio come accordo di rateizzazione; la Corte non ravvisa un errore di diritto ma una diversa lettura del documento.
Richiamato per affermare gli effetti vincolanti dell'accordo letto come rateizzazione; la Corte non lo applica nel merito, ritenendo la censura inammissibile.
Invocato per sostenere che la fideiussione richiede una volontà inequivoca e testualmente riconoscibile; la Corte ritiene che la doglianza attenga comunque all'accertamento di fatto sulla portata del documento.
Richiamato per sostenere che il pagamento sarebbe stato anticipato rispetto alla scadenza e dunque imputabile alla garanzia originaria; la Corte respinge la censura perché presuppone una diversa ricostruzione dei fatti.
Invocato insieme all'art. 1185 c.c. per sostenere l'imputazione del pagamento alla fideiussione originaria; la Corte lo ritiene irrilevante alla luce della ricostruzione fattuale accolta in appello.
Richiamato per l'imputazione del pagamento; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con la sequenza degli eventi accertata dal giudice di merito e si traduce in una richiesta di nuova interpretazione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto o del documento negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura del testo quando la decisione impugnata abbia adottato una delle interpretazioni plausibili.
- La censura per violazione dei criteri ermeneutici è ammissibile solo se si denuncia una reale violazione delle regole legali di interpretazione o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; non basta contrapporre una diversa lettura del negozio.
- Nel vizio motivazionale, il "fatto decisivo" deve essere un fatto storico, principale o secondario, e non un mero elemento istruttorio o una diversa valorizzazione delle prove.
- Quando la ricostruzione del giudice di merito colloca temporalmente gli eventi in modo incompatibile con la tesi del ricorrente, le doglianze che presuppongono una sequenza fattuale diversa sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito ha natura condizionata e resta assorbito se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →