Cassazione Penale, Sentenza n. 31816/2026 del 24/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile del reato previsto dagli artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere violato il provvedimento del Questore che le imponeva il divieto di rientrare per tre anni in un determinato Comune. La Corte d'appello aveva dichiarato de plano inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo generici i motivi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che l'appello individuava specificamente le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado. In particolare, l'impugnazione contestava che la sola attività di meretricio esercitata sulla pubblica via, in abiti succinti, fosse sufficiente a ricondurre l'imputata alla categoria di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 e, quindi, a fondare la pericolosità sociale presupposta dal provvedimento del Questore. La difesa aveva inoltre rilevato l'assenza di concreti riscontri alle ulteriori condotte indicate nel provvedimento amministrativo, quali l'adescamento di minori, l'intralcio alla circolazione o l'inosservanza di precauzioni sanitarie, sostenendo che il giudice di primo grado avesse recepito come accertate mere deduzioni del Questore. La Corte di cassazione ha esaminato la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità solo quando non esponga rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, ha precisato che l'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. richiede l'indicazione puntuale ed esplicita delle censure con riferimento ai capi e ai punti della decisione, ma non impone disquisizioni analitiche e particolareggiate. La Corte ha distinto tra specificità intrinseca, mancante quando il motivo si limita a prospettare genericamente una tesi alternativa, e specificità estrinseca, mancante quando la censura non si correla alle ragioni della sentenza. Ha stabilito che non può invece essere dichiarato inammissibile per genericità un motivo che, pur eventualmente inidoneo o manifestamente infondato nel merito, individui con sufficiente precisione i punti contestati e le ragioni della doglianza. Nel caso concreto, l'appello contestava adeguatamente la conclusione del primo giudice circa la sussistenza di una condotta penalmente rilevante idonea a integrare la pericolosità prevista dall'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, mettendo in relazione la censura con il contenuto della sentenza e del provvedimento questorile. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti prescritti, incluso il difetto di specificità dei motivi.
l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
La specificità dell'appello richiede censure puntuali ed esplicite, correlate alle ragioni della decisione e ai relativi capi e punti; non richiede tuttavia argomentazioni analitiche, purché siano identificabili le ragioni essenziali del dissenso.
art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p.
È richiamato in relazione ai poteri decisori del giudice dell'impugnazione, che presuppongono un appello idoneo a investire il giudice delle specifiche censure.
art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011
È indicato quale parametro per la contestazione della riconducibilità dell'imputata alla categoria di soggetti socialmente pericolosi; la Corte considera specifica la censura che contesta l'idoneità della sola attività di meretricio a integrare tale presupposto.
art. 2, d.lgs. n. 159 del 2011
È richiamato quale base normativa del provvedimento del Questore oggetto di violazione.
art. 76, d.lgs. n. 159 del 2011
È richiamato quale disposizione incriminatrice della violazione del provvedimento del Questore.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., applicabile al giudizio, in materia di specificità dei motivi di appello.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità soltanto quando non individua, con sufficiente precisione, i punti della decisione contestati e le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione comprende una specificità intrinseca, relativa alla puntuale formulazione della censura, e una specificità estrinseca, relativa alla correlazione della censura con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Non può essere dichiarato inammissibile per genericità un motivo che contesti in modo riconoscibile e argomentato il ragionamento del primo giudice, anche se la censura risulti eventualmente inidonea o manifestamente infondata nel merito.
- L'onere di specificità dell'impugnazione è proporzionato al grado di specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato; non sono necessarie disquisizioni analitiche, purché siano identificabili con accettabile precisione i punti e le ragioni essenziali del dissenso.
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