Cassazione Civile, Ordinanza n. 35750/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stata accertata, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a saldi di conto corrente, una condotta dell'istituto di credito ritenuta idonea a integrare un abuso nella concessione del credito: erano stati concessi sconfinamenti, aumentato l'affidamento e poi revocate le linee di credito, con azioni di recupero che avevano aggravato la crisi dell'impresa fino alla richiesta di fallimento. In quella sede era stata pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente. Nel giudizio di liquidazione del quantum il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: a) in via principale, che il fallimento non fosse legittimato ad agire per responsabilità extracontrattuale della banca; b) in ogni caso, che non fosse provato un danno risarcibile, anche perché la crisi dipendeva dall'inettitudine della gestione aziendale a produrre utili e da condotte imputabili alla stessa società. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione del giudicato e delle norme processuali, sostenendo che la corte territoriale non potesse rimettere in discussione la legittimazione attiva e avesse male interpretato l'oggetto dell'appello; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 278 c.p.c. e del giudicato, sostenendo che nel giudizio sul quantum non si potesse negare la liquidazione del danno scindendo a posteriori le voci derivanti dallo stesso illecito; con il terzo ha denunciato violazione delle norme sulla solidarietà e sul concorso di colpa, nonché omessa pronuncia e vizio di motivazione, sostenendo che il concorso degli organi sociali non escludesse la responsabilità della banca e che anche l'impresa insolvente ha diritto a non vedere aggravata la propria esposizione debitoria. La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo: ha ritenuto incongruo escludere il danno solo perché la società non produceva utili, poiché il pregiudizio dedotto era il peggioramento della situazione economico-patrimoniale e l'aggravamento del dissesto; ha inoltre osservato che il concorso della società nella causazione del danno non elide la responsabilità della banca, incidendo semmai sulla quantificazione ex art. 1227 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata censurata perché il giudice di merito aveva escluso il danno valorizzando un dato non risolutivo, ossia la mancata capacità dell'impresa di produrre utili, senza confrontarsi con la diversa allegazione relativa all'aggravamento della situazione patrimoniale e alla crisi di liquidità asseritamente provocata dall'illecita concessione del credito.
Norme richiamate
richiamato per il giudicato sostanziale, invocato dal ricorrente per sostenere che la corte di merito non potesse rimettere in discussione quanto già coperto da giudicato
richiamato in relazione alla condanna generica e al successivo giudizio di liquidazione del danno
richiamato insieme alle norme sul giudicato per contestare la riapertura di questioni già decise
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento
richiamato per lamentare omessa pronuncia e ultra/extra petizione
utilizzato dalla Corte per rilevare il vizio di motivazione della sentenza di merito, che non si confrontava con il pregiudizio allegato
richiamato per affermare che il danno risarcibile va correlato alla condotta illecita e al pregiudizio effettivamente prodotto
richiamato per chiarire che il concorso del fatto colposo del creditore incide sulla misura del risarcimento, non sull'esistenza del danno
richiamato nel terzo motivo in tema di obbligazione solidale e responsabilità concorrente
richiamato per affermare che la responsabilità della banca può concorrere con quella degli organi sociali in via solidale
richiamato nel terzo motivo come norma sulla responsabilità degli amministratori, in rapporto al concorso causale
richiamato nel terzo motivo, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo
la Corte precisa che l'eventuale concorso colposo della società può condurre a una riduzione del risarcimento
la Corte osserva che, se evocato, comporterebbe comunque la risarcibilità del danno, salvo esclusione dei pregiudizi evitabili con l'ordinaria diligenza
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
- Nel giudizio di liquidazione del danno successivo a una condanna generica, il giudice deve verificare l'effettiva esistenza del pregiudizio, la sua consistenza e il nesso causale rispetto al fatto illecito, ma non può negare in radice il danno sulla base di un argomento inconferente rispetto al pregiudizio dedotto.
- L'asserita cooperazione del danneggiato o dei suoi organi nella produzione dell'evento dannoso non esclude necessariamente la responsabilità del danneggiante; può incidere, semmai, sulla quantificazione del risarcimento secondo le regole sul concorso di colpa.
- In materia di abusiva concessione del credito, il danno risarcibile può consistere nell'aggravamento della situazione economico-patrimoniale dell'impresa e non soltanto nel mancato conseguimento di utili.
- Il concorso tra responsabilità della banca e responsabilità degli organi sociali può dar luogo a responsabilità solidale, senza che ciò elimini il nesso causale tra la condotta dell'istituto e il pregiudizio lamentato.
- In presenza di una condanna generica già passata in giudicato, il giudice del quantum non può frammentare artificiosamente le voci di danno per negarne la liquidazione quando il pregiudizio allegato resta riconducibile al medesimo fatto illecito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →