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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13086/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 07/06/2012-06/07/2012, durante il quale le erano stati applicati gli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per corruzione e falso. Il procedimento penale si è concluso con sentenza del 16/07/2019 che ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza di riparazione richiamando l'art. 314 c.p.p. e la giurisprudenza secondo cui la prescrizione, di per sé, non riconosce il diritto all'indennizzo salvo specifiche condizioni (detenzione superiore alla pena astrattamente irrogabile o accertata ingiustizia formale). La ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione, lamentando mancato rispetto della presunzione di innocenza, assenza di istruttoria dibattimentale e rilievi favorevoli in sede disciplinare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento consolidato per cui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non attribuisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, salvo le ipotesi previste dalla giurisprudenza (es. custodia cautelare superiore alla pena astrattamente applicabile o accertata ingiustizia formale). La Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2008 e la giurisprudenza della Cassazione che hanno circoscritto il diritto all'indennizzo. Ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini penali, l'archiviazione del procedimento disciplinare e ha osservato che la ricorrente avrebbe potuto eventualmente rinunciare alla prescrizione per ottenere un giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; non è stata disposta rifusione delle spese al resistente per genericità della memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Limita il ristoro per ingiusta detenzione ai casi previsti dalla norma e dalla giurisprudenza; la declaratoria di prescrizione del reato non attribuisce automaticamente il diritto all'indennizzo, salvo che la custodia cautelare sia superiore alla pena astrattamente irrogabile o sia accertata l'illegittimità formale del titolo cautelare

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione richiede comunque una valutazione di merito, pur limitata, volta ad escludere le cause previste dal secondo comma; tale valutazione può escludere l'ingiustizia della detenzione

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere il proseguimento del processo e, potenzialmente, una sentenza di proscioglimento nel merito che potrebbe dare accesso al ristoro

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre irragionevolezza della disposizione; la Corte ha ritenuto che la questione sia stata già valutata dalla Corte Costituzionale senza esito favorevole alla ricorrente

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al diritto al giusto processo e alla presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto che l'assetto normativo e la giurisprudenza costituzionale non impongano l'estensione del diritto all'indennizzo alla mera prescrizione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2008

    Ha riconosciuto profili di manifesta irragionevolezza dell'art. 314 c.p.p. limitatamente a determinati casi ma non ha dichiarato l'incostituzionalità generalizzata della norma; la Consulta ha circoscritto il diritto al ristoro ai casi in cui la pena risulti inferiore alla custodia cautelare sofferta

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001; artt. 653 e 654 c.p.p.

    Precisa l'autonomia e i possibili conflitti tra giudizio penale e procedimento disciplinare: l'esito disciplinare non vincola automaticamente il giudice penale e viceversa, pur restando ferme le valutazioni sulla materialità dei fatti accertati

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non attribuisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione
  • Il diritto al ristoro può sussistere se la custodia cautelare supera la pena astrattamente irrogabile o se è accertata, con decisione incidentale irrevocabile, l'illegittimità formale del titolo cautelare
  • La semplice assenza di dibattimento o la prescrizione non equivalgono a una dichiarazione di innocenza idonea di per sé a garantire il ristoro
  • L'imputato può eventualmente rinunciare alla prescrizione per ottenere il giudizio di merito e, se assolto, accedere alla riparazione
  • L'esito di un procedimento disciplinare è autonomo rispetto al giudizio penale e non determina automaticamente il diritto all'indennizzo in sede penale
  • Avverso una sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione l'imputato ha interesse a proporre impugnazioni nei gradi successivi per contestare la valutazione probatoria sulla non esclusione dell'ingiustizia della detenzione

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